Forum 2050 | Padova | Auditorium San Gaetano | 2-4 aprile 2025
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Diventare membro di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER): il Vademecum
Oneri e onori di entrare in una CER   Onori (Vantaggi)   Diventare membro di una CER ti offre una serie di benefici concreti: Impatto ambientale positivo: partecipi alla transizione energetica attraverso un modello energetico sostenibile, innovativo e digitale, che ti permette di monitorare il tuo impatto positivo sull’ambiente. Alleggerimento della rete: grazie all’utilizzo di energia rinnovabile prodotta in eccesso localmente, e quindi vicino a chi la consumerà, la rete risulterà più “leggera”, poiché l’energia non effettuerà lunghe tratte per essere consumata, e quindi più bilanciata. Valorizzazione del territorio: l’energia prodotta rimane nella comunità, generando valore locale. Partecipazione attiva: puoi contribuire alle scelte strategiche della comunità, in base alla struttura della CER. Incentivi economici: i membri possono ricevere delle quote di incentivo per l’energia condivisa.   Oneri (Impegni)   Aderire alla CER. Per aderire ad una CER non si stipula un contratto ma si aderisce ad un ente. La forma giuridica più comune in cui si costituiscono le CER, oltre a fondazione di partecipazione o cooperativa, è l’associazione, che può essere, come si dice in gergo tecnico, non riconosciuta o riconosciuta. Non tutte le CER sono quindi associazioni ma i passaggi per aderire ad una di esse non variano di molto, a prescindere dalla forma giuridica della CER, in quanto sono tutti enti del terzo settore senza scopo di lucro.   I passaggi per aderire sono i seguenti. Compilazione della manifestazione di interesse A seguito delle verifiche preliminari, sottoscrizione del modulo di adesione alla CER, noto anche come “Domanda di ammissione come socio CER” A seguito dell’accettazione dell’adesione da parte della CER, sottoscrizione del mandato GSE, noto come “Mandato dei produttori e/o clienti finali per la presentazione della richiesta di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso” Presa visione dello statuto e del regolamento della CER Versamento della quota di adesione alla CER   La manifestazione di interesse non vincola ad entrare nella CER ma semplicemente permette alla Comunità o al soggetto gestore della stessa di effettuare delle prime verifiche preliminari (principalmente di natura tecnica).   Il modulo di adesione invece è una proposta di adesione, che equivale a quella che solitamente si sottoscrive per aderire a un’associazione sportiva o un’associazione culturale. Infatti, la CER di fatto è un’associazione a tutti gli effetti, sia perché nella pratica aggrega soggetti per un fine comune sia perché giuridicamente, nella maggior parte dei casi, è fondata come associazione. Invece di essere un’associazione sportiva o culturale, la CER è “un’associazione energetica”.   Rispettare statuto, regolamento e delibere degli organi sociali: come ogni associazione, anche la CER è regolata da uno statuto e un regolamento che stabiliscono scopi, obiettivi della CER e regole di partecipazione all’associazione. Trattandosi di un ente del terzo settore, la CER può avere anche un consiglio direttivo o un’assemblea soci che, tramite le delibere, organizzano la vita associativa della CER. Collaborare per seguire gli obiettivi statutari ed avere un comportamento coerente con gli scopi della CER: i soci aderenti devono comportarsi in modo da perseguire le finalità dell’associazione o fondazione, evitando conflitti di interesse con la stessa (eventualmente da comunicare preventivamente) e attività che possano danneggiare la CER e le sue attività. Pagare le quote associative: la maggior parte delle CER ad oggi costituite e attive chiede al soggetto aderente il versamento di una quota di adesione, che aiuta la CER a coprire i costi sostenuti per l’aggiornamento della documentazione societaria, per le verifiche preliminari e per il caricamento della pratica GSE sul relativo portale. La quota di adesione viene decisa autonomamente dalle singole CER, e può essere unica e uguale per tutti oppure diversa a seconda della tipologia di socio aderente, es. se si tratta di un consumatore privato o impresa o ancora se si tratta di un impianto di taglia residenziale, commerciale o industriale. Le quote di adesione vengono pagate una tantum al momento dell’adesione alla CER e non necessitano di essere versate annualmente, a differenza di come può succedere per altre tipologie di associazioni, es. quella sportiva o quella culturale, che spesso richiedono il versamento annuale di una quota di rinnovo.   Qualora un soggetto fosse interessato a aderire ad una CER come membro consumatore, è necessario recuperare i seguenti dati e documenti per una verifica preliminare, in quanto chi aderisce alla CER è il soggetto intestatario del POD, ovvero della bolletta o punto di fornitura.   Per esempio, se il proprietario di una villetta indipendente in cui vive con la famiglia (in totale quattro persone) vuole aderire ad una CER, per l’intero nucleo familiare o unità abitativa aderirebbe soltanto il POD assegnato all’abitazione, ovvero l’utenza della casa.   In linea generale, nel caso di un consumatore, i documenti da presentare sono: Bolletta dell’unità immobiliare interessata; Codice fiscale e carta d’identità in corso di validità (in caso di impresa, del legale rappresentante) dell’intestatario della bolletta; Visura camerale, solo nel caso in cui il soggetto consumatore sia una PMI o ente del terzo settore; Dati catastali dell’unità immobiliare a cui afferisce il POD (foglio, particella, subalterno).   Può capitare che un’unità immobiliare possieda più POD. In quel caso, tutti i POD potrebbero aderire alla stessa CER oppure a CER diverse.   Diversi sono invece i documenti e i dati richiesti per i soci produttori della CER, quali: Codice fiscale e carta d’identità in corso di validità del soggetto titolare dell’impianto fotovoltaico o del legale rappresentante, in caso di impresa titolare dell’impianto; Visura camerale (nel caso del soggetto titolare sia un’impresa); Attestazione Gaudì dell’impianto fotovoltaico; Bolletta dell’utenza collegata all’impianto fotovoltaico; Schema elettrico unifilare con indicazione degli eventuali accumuli e del posizionamento dei contatori (per ciascun impianto di produzione/potenziamento), firmato e timbrato dal tecnico abilitato; Copia della licenza/e di officina elettrica/codice ditta rilasciato dall’Agenzia delle Dogane, nel caso di impianti di potenza superiore a 20 kW, ovvero copia del regolamento di esercizio per impianti di potenza inferiore o uguale a 20 kW (per ciascun impianto di produzione/potenziamento per cui non è stata presentata al Gestore di Rete una richiesta di connessione in iter semplificato – cosiddetto Modello Unico); Verbale di attivazione del contatore dell’energia elettrica immessa, del contatore di produzione (in caso di potenziamento) e del contatore relativo al sistema di accumulo (solo nel caso di installazione di sistemi di accumulo), rilasciati dal gestore di rete territorialmente competente (per ciascun impianto di produzione/potenziamento per il quale è stato richiesto l’incentivo e per cui non è stata presentata al Gestore di Rete una richiesta di connessione in iter semplificato – cosiddetto Modello Unico); Documentazione comprovante la piena disponibilità (facoltativo), da parte di uno o più dei clienti finali facenti parte della configurazione, dell’area su cui è realizzato l’impianto/la sezione di impianto (nel caso di Gruppi di autoconsumatori e Gruppi di clienti attivi, per ciascun impianto di produzione/potenziamento non ubicato nell’area afferente al medesimo edificio/condominio a cui la configurazione si riferisce) – non necessario per impianti fotovoltaici realizzati sulle superfici dell’edificio/condominio; Foto dell’etichetta del modulo fotovoltaico (una per ciascun modello), della targhetta dell’inverter (una per ciascun modello) ovvero, in caso di impianti diversi dai fotovoltaici, della targhetta dell’alternatore/generatore (una per ciascun modello) e dei sistemi di accumulo laddove presenti, apposta dal fabbricante sul componente che riporti i principali dati tecnici del medesimo (per ciascun impianto di produzione/potenziamento per cui è stato richiesto l’incentivo); Elenco delle matricole dei moduli fotovoltaici (per ciascun impianto di produzione/potenziamento di tipo fotovoltaico per cui è stato richiesto l’incentivo); Matricola dell’inverter; Check list DNSH (per ciascun impianto di produzione/potenziamento per cui è stato richiesto l’incentivo); Provvedimento di concessione dei contributi in conto capitale e/o di altre forme di sostegno che prefigurano un regime di aiuto di stato diverso dal conto capitale percepiti/e per la realizzazione dell’impianto/della sezione di impianto (per ciascun impianto di produzione/potenziamento per cui è stato richiesto l’incentivo e per cui siano stati assegnati eventuali contributi in conto capitale e/o altre forme di sostegno che prefigurano un regime di aiuto di Stato diverso dal conto capitale cumulabili) – solo se ha acceduto a contributi in conto capitale; Valore dell’impianto fotovoltaico; Dati catastali (sezione catastale, foglio, particella, subalterno); Coordinate (altitudine, longitudine); Esposizione (nord, sud, nord-est, nord-ovest, sud-est, sud-ovest).   Cosa succede se oggi entro come consumatore, ma successivamente installo un impianto?   Nelle CER si distinguono due ruoli principali: Consumatori (chi consuma energia) Produttori (chi produce e consuma energia)   Se oggi entri come consumatore, beneficerai di una quota parte dell’incentivo generato grazie all’energia condivisa e contribuirai a valorizzare ulteriormente l’energia prodotta in eccesso dagli altri e messa a disposizione della comunità. Se in futuro invece installerai un impianto fotovoltaico, potrai modificare il tuo ruolo all’interno della comunità e diventare un membro produttore.   Cosa richiede la procedura?   Oltre alle normali procedure di domanda di connessione, e quindi alle relative comunicazioni con i portali di Terna, GSE ed e-distribuzione, a seguito dell’allaccio dell’impianto dovrà essere effettuato un aggiornamento della pratica GSE di adesione in CER, in cui dovranno essere indicati i dati dell’impianto ed essere allegata eventuale documentazione relativa. Dovrà altresì essere aggiornata anche la lista dei soci della CER.   Il passaggio da consumatore a prosumer è sempre possibile per gli impianti di nuova realizzazione, e anzi auspicato: più membri producono energia, più la CER diventa efficiente e redditizia.   E se aggiungo un sistema di accumulo (batterie)?   Anche in questo caso la risposta è positiva: puoi installare un sistema di accumulo, sia contestualmente all’impianto sia in un secondo momento.   Se si aggiunge un sistema di accumulo ad un impianto esistente e già inserito in CER come membro produttore, oltre alle normali procedure di aggiornamento dei portali Terna e GSE, dovrà essere aggiornata la relativa pratica GSE di adesione in CER, in quanto soltanto determinati schemi comprensivi di accumulo sono ammessi in comunità energetica.   In sintesi: cosa sapere prima di entrare in una CER   Ruolo iniziale Puoi entrare come semplice consumatore e cambiare ruolo in seguito Impianto fotovoltaico futuro Nessun problema: basta aggiornare la tua posizione nella CER Installazione batterie È possibile, basta seguire alcune procedure Oneri Burocrazia minima, qualche adempimento tecnico e comunicativo Onori Risparmio energetico, incentivi, partecipazione attiva e sostenibilità   Conclusione Entrare in una CER non è solo una scelta economica e ambientale vantaggiosa, ma anche un gesto di cittadinanza energetica attiva. Le comunità energetiche rappresentano il futuro dell’energia: decentralizzata, collaborativa e pulita.
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I gruppi di autoconsumo collettivo
La normativa di riferimento Lo scorso 24 gennaio è entrato in vigore il decreto che definisce criteri e modalità per la concessione dei contributi PNRR a sostegno, di AUC e CER. Il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, si legge sul sito del GSE (Gestore Servizi Energetici), prevede l’erogazione di un contributo a fondo perduto nella misura massima del 40% delle spese ammissibili per le comunità realizzate nei comuni sotto i 5.000 abitanti. L’invio della richiesta di accesso al contributo in conto capitale, appartenente al PNRR, potrà essere effettuato dal beneficiario solo a seguito dell’apertura dello sportello di cui verrà dato avviso. Lo sportello sarà chiuso improrogabilmente il 31 marzo 2025, fatto salvo il preventivo esaurimento delle risorse disponibili pari a 2,2 miliardi euro di cui verrà fornita evidenza attraverso degli appositi contatori online e data notizia tramite pubblicazione sul sito del GSE. L’obiettivo è quello di realizzare una potenza complessiva di almeno 2 Gigawatt. Il contributo a fondo perduto potrà essere cumulato con la tariffa incentivante entro limiti definiti. Durante il periodo in cui i decreti sono stati fermi a Bruxelles al vaglio della Commissione Europea, diversi condomìni si sono provvisti di impianti fotovoltaici, usufruendo del Super Bonus 110%, la misura di incentivazione edilizia introdotta il 19 maggio 2020 che prevedeva una serie di meccanismi d’agevolazione, come detrazioni e rimborsi per interventi di natura edilizia, con l’obiettivo d’ammodernare costruzioni e infrastrutture migliorandone l’efficienza energetica e al contempo di stimolare e risollevare il settore edile in crisi a causa della pandemia di COVID-19. Il MEF, Ministero dell’economia e delle finanze, ha deciso che non prorogherà una serie di incentivi legati al Super Bonus. Ma coloro i quali già in precedenza hanno approfittato del bonus, installando un impianto fotovoltaico, hanno percorso un primo passo verso l’efficientamento degli edifici condominiali, passaggio fondamentale per la costituzione di un AUC.   Gli impianti fotovoltaici nei gruppi condominiali Costituire un gruppo condominiale in grado di produrre e autoconsumare energia prevede quindi diversi step. Il primo è sicuramente la progettazione ed installazione di un impianto fotovoltaico. Gli impianti che si possono realizzare su un condominio possono essere di tipo centralizzato o distribuito. Un impianto fotovoltaico centralizzato prevede l’installazione di un unico impianto sul tetto condominiale. È il tipo di intervento maggiormente realizzato grazie agli incentivi del Super Bonus 110% e, generalmente, realizzato per ridurre le spese delle utenze comuni dei condòmini. In caso invece di impianto fotovoltaico distribuito, l’impianto fotovoltaico è realizzato singolarmente da tutti i condomini, o anche solo da alcuni. Questa configurazione permette di prevedere nell’AUC come produttori i condòmini che hanno installato il singolo impianto e i restanti come puri consumatori. A questa soluzione si può comunque sommare l’impianto centralizzato.   La raccolta documentale Il passo immediatamente successivo ed estremamente importante è la raccolta documentale per comprendere ed individuare chi saranno i soggetti appartenenti al gruppo AUC. Le tempistiche di questa fase possono variare a seconda delle tipologie abitative presenti, che possono andare privato all’attività commerciale, e dal numero di unità abitative. Oltre alle tipologie abitative c’è poi da tener in conto la diversa natura dei condòmini che possono essere affittuari, proprietari o, anche, comodatari, e di conseguenza è fondamentale individuare correttamente gli intestatari dei POD condominiali. Il POD, point of delivery o punto di fornitura, è il codice di 14 cifre riportato in bolletta, che identifica il punto della fornitura elettrica di un immobile. È proprio questo codice, e il rispettivo intestatario, che aderirà ad un AUC o ad una CER.   Il regolamento per la ripartizione dell’incentivo Il terzo step è relativo alla redazione del regolamento per la ripartizione dell’incentivo, una scrittura privata che getta le basi dell’AUC e che determina la ripartizione dell’incentivo generato in comunità per tutti gli anni a venire. Gli incentivi possono essere distribuiti secondo un criterio scelto dalla comunità. Una prima topologia di ripartizione può essere in proporzioni variabili, per millesimi, per quote equidistribuite. La scelta è liberamente in capo alla comunità, ma, proprio in virtù di questo, redigere un regolamento chiaro e condiviso è un’operazione che necessita una fase di ascolto di tutte le istanze dei partecipanti. Oltre alla ripartizione degli incentivi all’interno del regolamento possono essere redatte anche le regole di ripartizione del RID generato dall’impianto centralizzato, e quindi non solo stabilire le linee guida per la ridistribuzione di incentivi, ma anche eventuali accumuli delle somme generate per far fronte a futuri investimenti per efficientare maggiormente il condominio. Ad esempio, investendo nell’installazione di una pompa di calore per ridurre maggiormente le spese condominiali. Il regolamento è, quindi, un documento molto importante per la pianificazione dell’efficientamento energetico, ma anche per il raggiungimento dei target 2030, normati dalla Direttiva sull’efficienza energetica (EED), che prevedono l’obiettivo comunitario di ridurre consumi di energia di almeno l’11,7% entro il 2030. Come già accennato, i sistemi di comunità energetica prevedono un incentivo ventennale e gli appartenenti possono pensare di prevedere un percorso di efficientamento energetico diluito nel tempo. Questo percorso può partire con la realizzazione di un impianto fotovoltaico che, a fronte di consumi bassi condominiali, permette di avere una produzione energetica elevata da mettere in comunità e quindi generare sia ritiro dedicato, cioè la modalità semplificata a disposizione dei produttori per la commercializzazione dell’energia elettrica prodotta e immessa in rete, sia tariffa incentivante in relazione all’energia autoconsumata collettivamente. In questo modo il gruppo AUC può accumulare un credito da poter reinvestire, ad esempio, in pompe di colore o infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici.   Amministratore di condominio Ma chi si occupa della gestione e del coordinamento di gruppo di autoconsumo? Per ogni AUC, così per ogni CER, sarà necessario individuare un soggetto referente che si occupi di coordinare le attività della comunità energetica. La figura che maggiormente si presta a questa funzione è l’amministratore di condominio, ma, in assenza di esso, anche uno dei produttori dell’AUC o il proprietario dell’immobile possono subentrare a tale ruolo. Sarà necessario effettuare un passaggio in assemblea condominiale per nominare il soggetto referente della configurazione.   Tempistiche Per quanto riguarda le tempistiche di costituzione, la realizzazione di un AUC può variare a seconda della potenza dell’impianto fotovoltaico che verrà realizzato e al numero di condòmini coinvolti. Infatti, per impianti fino a 20 kW non c’è obbligo di apertura di officina elettrica, cioè un’officina di produzione di energia elettrica. Quindi già un condominio con una superficie importante, che prevede un impianto maggiore di 20 kW avrà delle tempistiche più lunghe nel costituirsi AUC poiché, oltre alle normali procedure di connessione dell’impianto fotovoltaico, dovrà anche fare denuncia di Officina Elettrica presso l’ufficio dell’Agenzia delle Dogane del territorio competente. In contemporanea all’installazione del o degli impianti fotovoltaici, sarà comunque possibile mettere in atto tutti gli step sopracitati che prevedono la raccolta documentale, la redazione del regolamento per la ripartizione dell’incentivo.    
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Bollette luce: Guida pratica per capire e ridurre i costi
Come si compone la bolletta? In questo ultimo anno, la bolletta ha subito una piccola “rivoluzione grafica”, diventando una Bolletta 3.0. Infatti, a partire dal 1° luglio 2025, il suo contenuto è stato riorganizzato in tre sezioni principali, per aiutare i consumatori a capirne meglio la composizione e agevolarne la lettura.   A seguito della consueta intestazione e al box informativo iniziale e dei dati identificativi del POD di fornitura, inizia la nuova suddivisione. È da evidenziare che il box informativo iniziale riporta i dati di fatturazione e le modalità di pagamento, nonché il periodo oggetto di fatturazione, con informazioni di massima sui contatti del fornitore e le condizioni economiche applicate. Segue poi il box relativo ai dati di fornitura, che soprattutto in caso di cambio operatore consigliamo di verificare in quanto deve riportare i dati del punto di fornitura (attenzione soprattutto qualora la bolletta faccia riferimento ad una seconda casa o ad un immobile diverso da quello dove si è residenti). I dati di residenza, infatti, solitamente vengono riportati in intestazione, mentre nel box relativo ai dati di fornitura verrà riportato l’indirizzo del luogo oggetto della fornitura elettrica (es. dove si è domiciliati).   Scontrino dell’energia La prima nuova sezione della Bolletta 3.0, denominata Scontrino dell’energia, è, di fatto, la sintesi della tua spesa energetica “esplosa” per voci di costo. Troverai l’importo totale da pagare e i kWh consumati, entrambi distinti per quota consumi, quota fissa e quota potenza. Prima dell’aggiornamento, in questa sezione, a seconda del fornitore scelto, era riportato spesso un grafico che permetteva di confrontare i propri consumi con quelli dei mesi precedenti, per avere un’idea dell’andamento del proprio profilo di consumo.   Cos’è la quota consumi? La quota consumi, nota come quota energia, è la parte della bolletta dove sono riportate le voci variabili di costo dell’energia elettrica, ovvero quelle voci che incidono su quanta energia hai usato effettivamente, al momento della fatturazione. La quota consumi è, quindi, la voce che incide di più sul totale della bolletta e nella Bolletta 3.0 è rappresentata come un’unica voce per agevolare la lettura e comprensione della bolletta da parte dell’utente consumatori.   Infatti, le voci che in realtà compongono il costo rappresentato dalla quota consumi sono: Prezzo dell’Energia (PE): è il costo per ogni kWh di energia elettrica consumata; Oneri di Dispacciamento: è il costo aggiuntivo stabilito dall’UDD (Utente del Dispacciamento) per garantire che l’energia sia sempre disponibile e distribuita in modo stabile a tutti gli utenti collegati alla rete elettrica; Perdite di rete: è la maggiorazione prevista sul prezzo dell’energia, equivalente circa ad un 10%, per compensare le perdite di energia sulla rete durante il trasporto della stessa verso le utenze richiedenti.   Perché è importante la quota consumi? Perché è la voce che incide di più sul totale della bolletta. Per fare un paragone: più consumi, più alta sarà la quota consumi. Per questo, per migliorare il proprio profilo di consumo è utile: Monitorare i propri consumi mensili e annuali, perché possono variare a seconda della stagione e degli asset in utilizzo (per es. aria condizionata d’estate); Scegliere offerte con tariffe vantaggiose ed effettuare simulazioni gratuite con diversi operatori per trovare l’offerta migliore e più idonea per il proprio profilo (per es. se sei a casa solo la domenica, valuta un’offerta vantaggiosa in fascia F3); Adottare comportamenti di risparmio energetico (per es. se hai una tariffa vantaggiosa in fascia F1, accendi la lavatrice di giorno).   Box dell’offerta La seconda sezione della Bolletta 3.0 è il Box dell’offerta, che rappresenta la spesa che hai sostenuto per il periodo indicato in bolletta (solitamente è mensile o bimensile). Trattandosi del dettaglio delle principali voci di costo, ovvero il dettaglio dei costi previsti dall’offerta sottoscritta con il tuo attuale fornitore di energia, rappresenta il cuore della bolletta. Nel box vengono riportati il nome e la tipologia dell’offerta, la data di scadenza del contratto, la sintesi dei costi sostenuti nel periodo fatturato, i valori assunti da ciascun elemento della formula prezzo (che ritrovi nelle CTE, documento sottoscritto insieme al contratto di inizio fornitura), la tipologia di prezzo e la data di scadenza delle CTE.   Cosa sono le CTE? Le CTE, acronimo di Condizioni Tecnico Economiche, sono un documento che accompagna sempre un’offerta di energia elettrica. Come il nome stesso anticipa, le CTE contengono tutte le informazioni tecniche ed economiche che regolano la fornitura, per aiutarti a capire cosa effettivamente pagherai in bolletta, prima di decidere se passare o meno al fornitore o all’offerta a cui riferiscono.   Esistono diversi tipi di CTE, e, di conseguenza, diversi tipi di offerta: Le offerte a prezzo fisso, il cui valore non varia per tutta la durata dell’offerta; Le offerte a prezzo variabile, il cui prezzo è indicizzato, cioè dipende da indici di mercato, ad esempio il PUN (acronimo per Prezzo Unico Nazionale), che possono essere variabili; Le offerte monorarie o biorarie, il cui prezzo è uguale durante tutto l’arco della giornata oppure può variare per fasce orarie (F1, F2, F3).   Elementi informativi essenziali Infine, la terza sezione della Bolletta 3.0 è dedicata agli Elementi informativi essenziali, come le informazioni tecniche della fornitura, la lettura dei consumi, le informazioni storiche, come ad esempio il codice POD (che identifica il tuo punto di prelievo, ovvero il tuo punto di fornitura), la potenza impegnata, il tipo di contratto che hai sottoscritto e il nome del tuo fornitore.   Quali voci fanno salire davvero la spesa energetica? Le voci della bolletta che incidono maggiormente sui costi sono la tariffa dell’offerta scelta applicata ai tuoi consumi e gli oneri di commercializzazione che sono a discrezione di ogni fornitore.   All’interno della bolletta, infatti, ci sono due spese, ripartite tra quota consumi e quota fissa e quota potenza, che pesano maggiormente, ovvero quelle relative al costo della materia energia e agli oneri di sistema, che non possono essere eliminati poiché stabiliti per legge ma che possono comunque incidere in maniera significativa sul totale.
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Flessibilità energetica: tutto quello che c’è da sapere
Una rete più complessa, ma anche più intelligente Questa evoluzione porta benefici ambientali, economici e sociali, ma introduce anche nuove complessità. La generazione da fonti rinnovabili, per sua natura, è variabile e difficilmente programmabile. In parole semplici, il sole non splende sempre, il vento non soffia con regolarità. Il risultato è una rete elettrica in cui l’energia fluisce in modo bidirezionale e dove domanda e offerta devono essere continuamente riequilibrate in tempo reale.   Il blackout del 28 aprile 2025 nella Penisola Iberica ha evidenziato quanto sia urgente rendere il sistema elettrico più resiliente.   La flessibilità diventa quindi la risorsa chiave.   Cos’è la flessibilità energetica? Nel settore elettrico, la flessibilità rappresenta la capacità del sistema di adattarsi ai cambiamenti della domanda e dell’offerta, garantendo stabilità, affidabilità ed efficienza. Sebbene la flessibilità sia presente in tutte le componenti del sistema — generazione, accumulo e consumo — oggi si evidenzia in particolare nelle ultime due, poiché la generazione, soprattutto da fonti programmabili, ha storicamente già dimostrato una buona capacità di modulazione.   In questo contesto, ogni attore gioca un ruolo chiave: Produzione: impianti programmabili (come le centrali idroelettriche o a gas) e non programmabili (come le centrali fotovoltaiche) possono modulare la propria potenza in risposta ai segnali della rete. Industria: i processi produttivi possono essere temporaneamente modificati per ridurre i picchi di consumo, contribuendo all’equilibrio della rete. Utenti finali: grazie a tecnologie digitali, i cittadini possono gestire attivamente elettrodomestici intelligenti, inverter fotovoltaici, batterie e veicoli elettrici. Accumulo: i sistemi di stoccaggio permettono di immagazzinare energia nei momenti di surplus e rilasciarla quando necessario, offrendo una risposta dinamica alle esigenze della rete.   La flessibilità, soprattutto lato consumo e accumulo, è quindi fondamentale per assorbire le fluttuazioni delle fonti rinnovabili e alleggerire la pressione sulle reti di distribuzione, migliorando la sicurezza, la sostenibilità e l’efficienza complessiva del sistema.   Perché la flessibilità è una priorità europea Le istituzioni europee riconoscono la flessibilità come un pilastro della transizione energetica. In questo scenario, smartEn (Smart Energy Europe) gioca un ruolo centrale. smartEn è l’associazione europea che riunisce le aziende che lavorano nel comparto – dai fornitori di tecnologie digitali e sistemi di accumulo, ai gestori di e servizi energetici.   Gli obiettivi che si pone sono molteplici. Promuovere l’efficienza del sistema attraverso una gestione avanzata e un’integrazione intelligente della domanda e dell’offerta di energia elettrica. Dare potere ai consumatori, permettendo loro di partecipare attivamente al mercato energetico tramite la domanda flessibile, lo stoccaggio, l’autoproduzione e la partecipazione a progetti energetici comunitari, offrendo anche il controllo sui propri dati energetici. Favorire l’innovazione e la diversità, abilitando nuovi attori nel mercato e nuovi servizi energetici che offrano scelte convenienti per i consumatori e promuovano una concorrenza sana. Guidare la decarbonizzazione del settore energetico, favorendo l’integrazione economicamente sostenibile delle fonti rinnovabili e l’elettrificazione intelligente dei sistemi di riscaldamento, raffrescamento e trasporto.
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Fotovoltaico industriale e residenziale: meglio scegliere il 40% PNRR o la detrazione fiscale? I numeri a confronto.
Possiamo distinguere due macrocategorie: Se sei un privato, contribuente soggetto a IRPEF, puoi scegliere tra il fondo perduto del 40% in 90 giorni o la detrazione fiscale del 50% in 10 anni;   Se sei un’azienda o un agricoltore, il PNRR 40% è un’opportunità da non perdere, soprattutto per impianti di taglia medio-grande.   CASO 1   Casistica: impianto fotovoltaico industriale da 200 kWp, con 2 inverter da 100 kW, realizzato con PNRR 40%.   Con questa taglia di impianto fotovoltaico, il massimale previsto dalla normativa per il calcolo del contributo a fondo perduto del 40% è pari a 1.200 €/kW. Tale importo si applica sulla potenza inferiore tra la potenza dell’inverter e la potenza nominale dell’impianto.   In questo caso il totale dell’investimento, considerato il massimale previsto, equivale a 240.000 € (1.200 € * 200 kW).   Da questa cifra si recupererà il 40%, ovvero 96.000 €, e con il nuovo decreto in arrivo sarà possibile richiedere un anticipo fino al 30% del contributo totale, equivalente a 28.800 €.   Quindi, il cliente potrà beneficiare dei seguenti ritorni economici positivi: Risparmio in bolletta, grazie al consumo dell’energia prodotta dall’impianto (cosiddetto autoconsumo fisico individuale); Vendita dell’energia prodotta in eccesso dall’impianto al gestore della rete, tramite la sottoscrizione di un contratto di RID (Ritiro Dedicato) oppure ad una società di energia (es. Cogenera); Incentivo per la partecipazione alla Comunità Energetica; Contributo a fondo perduto previsto dal PNRR, pari al 40% delle spese ammissibili, generalmente erogato dopo l’approvazione della richiesta; tuttavia, con il nuovo decreto in fase di adozione, è prevista la possibilità di ottenere un anticipo fino al 30%, mentre in assenza di tale anticipo, le spese devono essere inizialmente sostenute interamente dal soggetto beneficiario.   CASO 2   Casistica: impianto fotovoltaico residenziale da 6,30 kWp, con 1 inverter da 6 kW e 1 batteria di accumulo da 10 kWh, realizzato con PNRR 40%.   Con questa taglia di impianto fotovoltaico, invece, il massimale previsto è di 1.500 €/kW. Come per il CASO 1, anche tale importo si applica sulla potenza inferiore tra la potenza dell’inverter e la potenza nominale dell’impianto.   In questo caso il totale dell’investimento, considerato il massimale previsto, equivale a 9.000 € (1.500 € * 6 kW).   Da questa cifra si recupererà il 40%, ovvero 3.600 €, e con il nuovo decreto in arrivo sarà possibile richiedere un anticipo fino al 30% del contributo totale, equivalente a 1.080 €.   Il cliente, usufruendo del 40% a fondo perduto, non potrà cumulare questo incentivo con la detrazione fiscale al 50%, di conseguenza, potrà contare sugli stessi ritorni economici del CASO 1.   CASO 3   Casistica: impianto fotovoltaico residenziale da 6,30 kWp, con 1 inverter da 6 kW e 1 batteria di accumulo da 10 kWh, realizzato con detrazione fiscale 50%.   In alternativa, qualora non desiderasse procedere con il PNRR 40%, il cliente residenziale di cui al CASO 2 potrà usufruire dell’altro sistema attualmente disponibile in Italia per questa tipologia di intervento: la detrazione fiscale del 50%.   Effettuando i pagamenti tramite bonifico parlante, il cliente potrà portare in detrazione il 50% del costo dell’intervento, suddividendolo in 10 rate annuali di pari importo nella propria dichiarazione dei redditi.   Non trovandosi più in un contesto con massimali prefissati, e ipotizzando quindi che un impianto da 6 kWp con batteria di accumulo da 10 kWh venga venduto ad un prezzo pari a 14.000 €, qualora il cliente richieda di usufruire della detrazione 50% riceverà in dichiarazione dei redditi 700 € ogni anno per 10 anni, arrivando a recuperare 7.000 € al termine dei 10 anni previsti in detrazione.   A differenza del PNRR 40%, il cliente residenziale che usufruisce della detrazione fiscale del 50% mantiene alcuni ritorni economici positivi comuni a chiunque installi un impianto fotovoltaico, e ne aggiunge di nuovi: Risparmio in bolletta, grazie al consumo dell’energia prodotta dall’impianto (cosiddetto autoconsumo fisico individuale); Vendita dell’energia prodotta in eccesso dall’impianto al gestore della rete, tramite la sottoscrizione di un contratto di RID (Ritiro Dedicato) oppure ad una società di energia (es. Cogenera); Incentivo per la partecipazione alla Comunità Energetica; Detrazione fiscale del 50%, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, previa effettuazione dei pagamenti tramite bonifico parlante.   Che cos’è la detrazione fiscale?   La detrazione fiscale è lo strumento che consente al contribuente di ridurre direttamente l’imposta lorda da versare, sottraendo una parte delle spese sostenute per specifici interventi o acquisti.   Qual è la differenza tra la detrazione e la deduzione fiscale?   Si tratta di uno strumento simile alla deduzione fiscale, con la differenza che la detrazione incide sull’imposta da pagare, mentre la deduzione agisce sul reddito imponibile, riducendolo prima del calcolo dell’imposta stessa.   Chi può usufruire di una detrazione fiscale?   Per usufruire della detrazione è necessario: Essere un contribuente soggetto a IRPEF; Effettuare i pagamenti con strumenti tracciabili (es. bonifico parlante); Indicare correttamente la spesa nella dichiarazione dei redditi.   Chi è titolare di Partita IVA in regime forfettario non può usufruire delle detrazioni fiscali, poiché non è soggetto a IRPEF, ma a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali.   In sintesi, le spese detraibili non trovano applicazione nel regime forfettario, proprio perché questo regime prevede una tassazione semplificata e forfettaria sul reddito, senza possibilità di portare in detrazione o deduzione le spese sostenute.   Che documenti dell’impianto fotovoltaico devo presentare per richiedere la detrazione fiscale al 50%?   Bonifico/i parlante/i, a seconda che i pagamenti siano stati fatti in un’unica soluzione o più; Pratica ENEA, da redigere entro 90 gg dalla fine lavori. Alla fine della pratica verrà rilasciato un “attestato” ENEA e una mail di conferma, da preservare entrambi per presentarli alla prima dichiarazione dei redditi utile.
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Diventare membro di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER): il Vademecum
Oneri e onori di entrare in una CER   Onori (Vantaggi)   Diventare membro di una CER ti offre una serie di benefici concreti: Impatto ambientale positivo: partecipi alla transizione energetica attraverso un modello energetico sostenibile, innovativo e digitale, che ti permette di monitorare il tuo impatto positivo sull’ambiente. Alleggerimento della rete: grazie all’utilizzo di energia rinnovabile prodotta in eccesso localmente, e quindi vicino a chi la consumerà, la rete risulterà più “leggera”, poiché l’energia non effettuerà lunghe tratte per essere consumata, e quindi più bilanciata. Valorizzazione del territorio: l’energia prodotta rimane nella comunità, generando valore locale. Partecipazione attiva: puoi contribuire alle scelte strategiche della comunità, in base alla struttura della CER. Incentivi economici: i membri possono ricevere delle quote di incentivo per l’energia condivisa.   Oneri (Impegni)   Aderire alla CER. Per aderire ad una CER non si stipula un contratto ma si aderisce ad un ente. La forma giuridica più comune in cui si costituiscono le CER, oltre a fondazione di partecipazione o cooperativa, è l’associazione, che può essere, come si dice in gergo tecnico, non riconosciuta o riconosciuta. Non tutte le CER sono quindi associazioni ma i passaggi per aderire ad una di esse non variano di molto, a prescindere dalla forma giuridica della CER, in quanto sono tutti enti del terzo settore senza scopo di lucro.   I passaggi per aderire sono i seguenti. Compilazione della manifestazione di interesse A seguito delle verifiche preliminari, sottoscrizione del modulo di adesione alla CER, noto anche come “Domanda di ammissione come socio CER” A seguito dell’accettazione dell’adesione da parte della CER, sottoscrizione del mandato GSE, noto come “Mandato dei produttori e/o clienti finali per la presentazione della richiesta di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso” Presa visione dello statuto e del regolamento della CER Versamento della quota di adesione alla CER   La manifestazione di interesse non vincola ad entrare nella CER ma semplicemente permette alla Comunità o al soggetto gestore della stessa di effettuare delle prime verifiche preliminari (principalmente di natura tecnica).   Il modulo di adesione invece è una proposta di adesione, che equivale a quella che solitamente si sottoscrive per aderire a un’associazione sportiva o un’associazione culturale. Infatti, la CER di fatto è un’associazione a tutti gli effetti, sia perché nella pratica aggrega soggetti per un fine comune sia perché giuridicamente, nella maggior parte dei casi, è fondata come associazione. Invece di essere un’associazione sportiva o culturale, la CER è “un’associazione energetica”.   Rispettare statuto, regolamento e delibere degli organi sociali: come ogni associazione, anche la CER è regolata da uno statuto e un regolamento che stabiliscono scopi, obiettivi della CER e regole di partecipazione all’associazione. Trattandosi di un ente del terzo settore, la CER può avere anche un consiglio direttivo o un’assemblea soci che, tramite le delibere, organizzano la vita associativa della CER. Collaborare per seguire gli obiettivi statutari ed avere un comportamento coerente con gli scopi della CER: i soci aderenti devono comportarsi in modo da perseguire le finalità dell’associazione o fondazione, evitando conflitti di interesse con la stessa (eventualmente da comunicare preventivamente) e attività che possano danneggiare la CER e le sue attività. Pagare le quote associative: la maggior parte delle CER ad oggi costituite e attive chiede al soggetto aderente il versamento di una quota di adesione, che aiuta la CER a coprire i costi sostenuti per l’aggiornamento della documentazione societaria, per le verifiche preliminari e per il caricamento della pratica GSE sul relativo portale. La quota di adesione viene decisa autonomamente dalle singole CER, e può essere unica e uguale per tutti oppure diversa a seconda della tipologia di socio aderente, es. se si tratta di un consumatore privato o impresa o ancora se si tratta di un impianto di taglia residenziale, commerciale o industriale. Le quote di adesione vengono pagate una tantum al momento dell’adesione alla CER e non necessitano di essere versate annualmente, a differenza di come può succedere per altre tipologie di associazioni, es. quella sportiva o quella culturale, che spesso richiedono il versamento annuale di una quota di rinnovo.   Qualora un soggetto fosse interessato a aderire ad una CER come membro consumatore, è necessario recuperare i seguenti dati e documenti per una verifica preliminare, in quanto chi aderisce alla CER è il soggetto intestatario del POD, ovvero della bolletta o punto di fornitura.   Per esempio, se il proprietario di una villetta indipendente in cui vive con la famiglia (in totale quattro persone) vuole aderire ad una CER, per l’intero nucleo familiare o unità abitativa aderirebbe soltanto il POD assegnato all’abitazione, ovvero l’utenza della casa.   In linea generale, nel caso di un consumatore, i documenti da presentare sono: Bolletta dell’unità immobiliare interessata; Codice fiscale e carta d’identità in corso di validità (in caso di impresa, del legale rappresentante) dell’intestatario della bolletta; Visura camerale, solo nel caso in cui il soggetto consumatore sia una PMI o ente del terzo settore; Dati catastali dell’unità immobiliare a cui afferisce il POD (foglio, particella, subalterno).   Può capitare che un’unità immobiliare possieda più POD. In quel caso, tutti i POD potrebbero aderire alla stessa CER oppure a CER diverse.   Diversi sono invece i documenti e i dati richiesti per i soci produttori della CER, quali: Codice fiscale e carta d’identità in corso di validità del soggetto titolare dell’impianto fotovoltaico o del legale rappresentante, in caso di impresa titolare dell’impianto; Visura camerale (nel caso del soggetto titolare sia un’impresa); Attestazione Gaudì dell’impianto fotovoltaico; Bolletta dell’utenza collegata all’impianto fotovoltaico; Schema elettrico unifilare con indicazione degli eventuali accumuli e del posizionamento dei contatori (per ciascun impianto di produzione/potenziamento), firmato e timbrato dal tecnico abilitato; Copia della licenza/e di officina elettrica/codice ditta rilasciato dall’Agenzia delle Dogane, nel caso di impianti di potenza superiore a 20 kW, ovvero copia del regolamento di esercizio per impianti di potenza inferiore o uguale a 20 kW (per ciascun impianto di produzione/potenziamento per cui non è stata presentata al Gestore di Rete una richiesta di connessione in iter semplificato – cosiddetto Modello Unico); Verbale di attivazione del contatore dell’energia elettrica immessa, del contatore di produzione (in caso di potenziamento) e del contatore relativo al sistema di accumulo (solo nel caso di installazione di sistemi di accumulo), rilasciati dal gestore di rete territorialmente competente (per ciascun impianto di produzione/potenziamento per il quale è stato richiesto l’incentivo e per cui non è stata presentata al Gestore di Rete una richiesta di connessione in iter semplificato – cosiddetto Modello Unico); Documentazione comprovante la piena disponibilità (facoltativo), da parte di uno o più dei clienti finali facenti parte della configurazione, dell’area su cui è realizzato l’impianto/la sezione di impianto (nel caso di Gruppi di autoconsumatori e Gruppi di clienti attivi, per ciascun impianto di produzione/potenziamento non ubicato nell’area afferente al medesimo edificio/condominio a cui la configurazione si riferisce) – non necessario per impianti fotovoltaici realizzati sulle superfici dell’edificio/condominio; Foto dell’etichetta del modulo fotovoltaico (una per ciascun modello), della targhetta dell’inverter (una per ciascun modello) ovvero, in caso di impianti diversi dai fotovoltaici, della targhetta dell’alternatore/generatore (una per ciascun modello) e dei sistemi di accumulo laddove presenti, apposta dal fabbricante sul componente che riporti i principali dati tecnici del medesimo (per ciascun impianto di produzione/potenziamento per cui è stato richiesto l’incentivo); Elenco delle matricole dei moduli fotovoltaici (per ciascun impianto di produzione/potenziamento di tipo fotovoltaico per cui è stato richiesto l’incentivo); Matricola dell’inverter; Check list DNSH (per ciascun impianto di produzione/potenziamento per cui è stato richiesto l’incentivo); Provvedimento di concessione dei contributi in conto capitale e/o di altre forme di sostegno che prefigurano un regime di aiuto di stato diverso dal conto capitale percepiti/e per la realizzazione dell’impianto/della sezione di impianto (per ciascun impianto di produzione/potenziamento per cui è stato richiesto l’incentivo e per cui siano stati assegnati eventuali contributi in conto capitale e/o altre forme di sostegno che prefigurano un regime di aiuto di Stato diverso dal conto capitale cumulabili) – solo se ha acceduto a contributi in conto capitale; Valore dell’impianto fotovoltaico; Dati catastali (sezione catastale, foglio, particella, subalterno); Coordinate (altitudine, longitudine); Esposizione (nord, sud, nord-est, nord-ovest, sud-est, sud-ovest).   Cosa succede se oggi entro come consumatore, ma successivamente installo un impianto?   Nelle CER si distinguono due ruoli principali: Consumatori (chi consuma energia) Produttori (chi produce e consuma energia)   Se oggi entri come consumatore, beneficerai di una quota parte dell’incentivo generato grazie all’energia condivisa e contribuirai a valorizzare ulteriormente l’energia prodotta in eccesso dagli altri e messa a disposizione della comunità. Se in futuro invece installerai un impianto fotovoltaico, potrai modificare il tuo ruolo all’interno della comunità e diventare un membro produttore.   Cosa richiede la procedura?   Oltre alle normali procedure di domanda di connessione, e quindi alle relative comunicazioni con i portali di Terna, GSE ed e-distribuzione, a seguito dell’allaccio dell’impianto dovrà essere effettuato un aggiornamento della pratica GSE di adesione in CER, in cui dovranno essere indicati i dati dell’impianto ed essere allegata eventuale documentazione relativa. Dovrà altresì essere aggiornata anche la lista dei soci della CER.   Il passaggio da consumatore a prosumer è sempre possibile per gli impianti di nuova realizzazione, e anzi auspicato: più membri producono energia, più la CER diventa efficiente e redditizia.   E se aggiungo un sistema di accumulo (batterie)?   Anche in questo caso la risposta è positiva: puoi installare un sistema di accumulo, sia contestualmente all’impianto sia in un secondo momento.   Se si aggiunge un sistema di accumulo ad un impianto esistente e già inserito in CER come membro produttore, oltre alle normali procedure di aggiornamento dei portali Terna e GSE, dovrà essere aggiornata la relativa pratica GSE di adesione in CER, in quanto soltanto determinati schemi comprensivi di accumulo sono ammessi in comunità energetica.   In sintesi: cosa sapere prima di entrare in una CER   Ruolo iniziale Puoi entrare come semplice consumatore e cambiare ruolo in seguito Impianto fotovoltaico futuro Nessun problema: basta aggiornare la tua posizione nella CER Installazione batterie È possibile, basta seguire alcune procedure Oneri Burocrazia minima, qualche adempimento tecnico e comunicativo Onori Risparmio energetico, incentivi, partecipazione attiva e sostenibilità   Conclusione Entrare in una CER non è solo una scelta economica e ambientale vantaggiosa, ma anche un gesto di cittadinanza energetica attiva. Le comunità energetiche rappresentano il futuro dell’energia: decentralizzata, collaborativa e pulita.
Mini step-by-step guide to make a light connection for your home
Either way, this is a very simple operation, as long as you know: To whom to apply The data you will have to provide The necessary documents The timing and costs   Who to ask for the light connection? The electricity connection must be requested to the provider you decide to rely on for your electricity offer. You can do it in the following ways: By contacting customer service at the toll-free number provided by the supplier By physically going to one of its stores and interacting with an employee – Normally, you can find the list of all the physical stores in the various official websites of the supply company Connecting to the official website of the company – Here you can download the appropriate form, fill in all its fields and send it to the company by mail, PEC or fax.   Data required for light connection The data you will need to provide during the application process are: Your personal information, such as your first and last name, social security number, phone number and email address The identification data of your company if you are requesting the connection for a business offer Cadastral information on the property The contract that certifies your ownership of the property The power and voltage you will need for your supply The IBAN code if you decide to pay your bills directly by automatic bank debit   The necessary documents for the light connection In addition to the data, some documents will need to be submitted. Specifically: The Membership Form – This is a sheet that you will receive after applying for connection. The Safeguard Regime Declaration – This is a form only required if the property is a business and not intended for private or domestic use. A copy of your valid ID.   The timing and costs of the light connection The time required to complete the electricity connection is 12 working days. In fact, the supplier to whom you will make the request will have 2 days to transmit it to the local distributor. The latter will then have to activate your meter in a time limit of 5 days. At this point, the electronic meter will be usable within further 7 days. However, the transaction is not free, and you will be required to pay: 27,59 € administrative fee 23 € fixed contribution 16 € stamp duty In addition, you may also have to pay a security deposit. For this item, each operator has full freedom of choice. So, its value varies from company to company, but it may also not be provided for. However, the tendency is to always include it, except in cases where the payment of bills is made through a bank account. In this case, releasing the IBAN is considered sufficient guarantee. If you want to stay up to date on electricity, at this link you will find the official website of ARERA.  
Ecological Transition & Energy Communities
So, what is the ecological transition? And how do Energy Communities fit into this context? The questions are many, as are the doubts, so let’s try to solve some of them.   ECOLOGICAL AND ENERGY TRANSITION: THE TWO NEW PARADIGMS This is what the word itself states: TRANSITION, a shift from a phase of stagnation to a new and different balance, from a position of disadvantage to one of favor and convenience. Well, the ecological transition is just that, the transition from a situation not very green oriented, not very concerned with consumption and waste, to one of concern and care for these aspects that impact our lifestyle and the environment in which we live, without trauma or inconvenience.   Energy Communities and Ecological Transition Nowadays, under these conditions, it is unthinkable to separate the ecological transition from the energy one, especially considering how much the energy production itself derives for its great majority from non-renewable energy sources and/or located abroad. This mechanism on one hand leads to waste economic resources for the purchase and sale of “foreign” energy and on the other hand reinforces the great opportunity to take advantage of a source that instead we have available for free and in abundance: the sun. Not by chance, due to the high solar radiation of its territory and the presence of a highly technological industrial fabric, the Italian photovoltaic industry is highly developed and could be the leader of the Italian energy transition. Also thanks to the advent of new forces of green circular economy, the energy communities interface well and are complementary to this existing situation. In fact, Italy now is passing through the optimization of the energy produced and consumed: it already started with the transition of power generation from large concentrated to small distributed and it is based on the production from photovoltaic systems. Here, the REAL TURNING POINT of the ecological transition would fully realize with the combination of energy community-photovoltaic systems and distributed storage. This is a virtuous example of circular economy where waste is reused. In this specific case, a continuous value is given to the energy produced, recycled, and shared within the community: this mechanism allows everyone to avoid waste and excess energy, which are instead redistributed.   THE STUDY OF ELEMENS FOR LEGAMBIENTE According to the study drafted for Legambiente by Elemens “The contribution of Energy Communities to Decarbonisation in Italy: current and future models, estimates of potential and benefit pills“, in a scenario of full implementation of the RED II directive, energy communities would bring a great benefit to the Italian economy because they would create: 13,4 billion € of investments in new renewable capacity 2,2 billion € of positive economic impact on Italian companies active along the supply chain of renewables arising from plant construction, O&M and management of energy communities billion € net of IRES/IRAP tax deductions for companies active in plant construction and maintenance 000 direct employees on photovoltaic plants, not counting those involved in energy communities (efficiency and electric vehicles) 47,1 tons of CO2 emissions avoided by 2030   THE 4 GUIDES FOR THE ITALIAN RESTART Talking about ecological transition, it is necessary to mention the National Plan for Recovery and Resilience (PNRR), perhaps better known by the tag Next Generation Fund: this represents the basis for the investment plan to achieve climate neutrality by 2030 and promote economic recovery post-COVID. The Italian investment plan focuses on ecological transition as an inseparable asset and an inevitable prospect: it reserves to the transition € 74.3 billion of interventions, i.e., 37.9% of the Italian PNRR, which will be divided according to four main guidelines: Green enterprise and circular economy: €6,3 billion Energy transition and sustainable local mobility: €18,5 billion Energy efficiency and requalification of buildings: €40,1 billion Protection and enhancement of the territory and water resources: 9,4 billion €.   Energy communities will increasingly become an important link between the four major guidelines that will form the basis for the restart of Italy. They will allow on one hand the requalification of buildings and the protection and enhancement of the territory and, on the other hand, will give a fundamental help for sustainable local mobility. In short, they will be fundamental pillars of the energy transition.
All you need to know about the smart meter
It is a new technology, based on two cornerstones: The smart grid, that joins the electrical network to exchange information in order to automate and optimize the electrical system. And the smart meters, that is, smart meters that allow precise measurements at a distance. But let’s go over the various aspects of this new technology in more detail. Smart meter and smart grid When it comes to smart metering, the advantages are many: Lower costs for readings and contract management operations (activation, change of operator and so on) since they can be carried out remotely Higher frequency of readings and controls that are carried out without the need of an operatorGreater user awareness that turns into greater energy efficiency and wise use of resources, since the consumer is aware of his consumption, knows how much he consumes and how much he impacts on the environment Better network management through easier localization of losses. For energy and gas, facilitated market competition Greater attitude to savings A crucial element is the smart meter, which allows precise measurement of consumption of: Electricity Gas Water The smart meters are inserted in the smart grid and use the transmission of data to remotely send the measurements made. The smart meters, in fact, detect the amount of energy in and out, optimizing data collection and communication to users.   The smart meter The smart meter is an intelligent meter that records in memory the amount of energy used weekly and daily. Once the data is stored, the smart meter transmits it via PLC waves (amount of data and information sent via power grid waves) or via radio frequencies. Distribution companies receive the data and, after checking it, forward it to sales companies who can in turn use it to establish bills and offers. In a nutshell, smart meters automatically detect consumption and transmit it to the sales companies (via the distribution companies). The latter in turn use them to monitor the market and develop offers.   Smart meter between Italy and Europe Surprisingly, Italy was the first country in Europe to install smart meters and a smart grid. As early as 2001, energy distribution companies introduced Generation I smart meters and offered them to their customers. Anticipating many European countries, in 2007 the ARERA resolution imposed the mandatory deployment, which was completed in 2011. In comparison, only Sweden has done better (keeping in mind the due differences) creating an effective network in the period 2003-2009. To give an idea of deployment in Europe: Spain completed its network between 2011 and 2018 Austria started in 2012 and plans to finish it by 2022 The United Kingdom completed its network between 2012 and 2020 France has completed its work between 2015 and 2021 Poland started in 2012 European Directive 2012/27 launched guidelines for a more efficient energy grid, spurring European-wide deployment, albeit with its own challenges.   Offers and market The spread of smart meters has made it easier to read consumption, with widespread usage data and a reworking of offers. This has led to the creation of different types of offers. In general, offers are structured: By time slot: they divide the day into several time slots (monorary, biorary, F0 and so on) offering customization based on the time spent in the home; At variable prices: focused on flexibility and designed for an informed consumer, able to predict and plan their consumption to take advantage of the best prices; Reduced rates: based on discounted rates for certain time sequences such as weekends or nights. There are further variations in Europe: from prepaid offers in the UK to the protected market for hourly rates as in Spain.   Smart Meter Benefits Next-generation smart meters represent a significant improvement over their older counterparts. In fact, they provide: Higher performance Longer device lifetime Better integration of the property into the smart grid In addition, there are a number of implications related to the operation of 2.0 meters and the associated grid: Flexible pricing: The daily collection and communication of data more and more frequently guarantee flexible pricing up to 6 price ranges. Each customer will therefore be able to customize his supply on the basis of his consumption profile; Stable and efficient grid: The smart grid is becoming more and more extensive, intricate and efficient. This means that an increasingly precise management is created that is able to manage consumption peaks and better distribute the quantities of energy; Bills in line with consumption: The continuous measurement and transmission of data, mean that the bills are based on actual consumption, rather than estimates and adjustments prone to errors; Remote intervention: The intervention of the technician will no longer be necessary, as control and repair operations can be carried out remotely. Continuous consumption monitoring and precise supply management: 2.0 meters offer day-to-day monitoring and an interface with third-party companies that allow detailed analysis of consumption. The precision of the detection and transmission allows in turn an easier management of the supply in case of move, volture or other.    
I gruppi di autoconsumo collettivo
La normativa di riferimento Lo scorso 24 gennaio è entrato in vigore il decreto che definisce criteri e modalità per la concessione dei contributi PNRR a sostegno, di AUC e CER. Il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, si legge sul sito del GSE (Gestore Servizi Energetici), prevede l’erogazione di un contributo a fondo perduto nella misura massima del 40% delle spese ammissibili per le comunità realizzate nei comuni sotto i 5.000 abitanti. L’invio della richiesta di accesso al contributo in conto capitale, appartenente al PNRR, potrà essere effettuato dal beneficiario solo a seguito dell’apertura dello sportello di cui verrà dato avviso. Lo sportello sarà chiuso improrogabilmente il 31 marzo 2025, fatto salvo il preventivo esaurimento delle risorse disponibili pari a 2,2 miliardi euro di cui verrà fornita evidenza attraverso degli appositi contatori online e data notizia tramite pubblicazione sul sito del GSE. L’obiettivo è quello di realizzare una potenza complessiva di almeno 2 Gigawatt. Il contributo a fondo perduto potrà essere cumulato con la tariffa incentivante entro limiti definiti. Durante il periodo in cui i decreti sono stati fermi a Bruxelles al vaglio della Commissione Europea, diversi condomìni si sono provvisti di impianti fotovoltaici, usufruendo del Super Bonus 110%, la misura di incentivazione edilizia introdotta il 19 maggio 2020 che prevedeva una serie di meccanismi d’agevolazione, come detrazioni e rimborsi per interventi di natura edilizia, con l’obiettivo d’ammodernare costruzioni e infrastrutture migliorandone l’efficienza energetica e al contempo di stimolare e risollevare il settore edile in crisi a causa della pandemia di COVID-19. Il MEF, Ministero dell’economia e delle finanze, ha deciso che non prorogherà una serie di incentivi legati al Super Bonus. Ma coloro i quali già in precedenza hanno approfittato del bonus, installando un impianto fotovoltaico, hanno percorso un primo passo verso l’efficientamento degli edifici condominiali, passaggio fondamentale per la costituzione di un AUC.   Gli impianti fotovoltaici nei gruppi condominiali Costituire un gruppo condominiale in grado di produrre e autoconsumare energia prevede quindi diversi step. Il primo è sicuramente la progettazione ed installazione di un impianto fotovoltaico. Gli impianti che si possono realizzare su un condominio possono essere di tipo centralizzato o distribuito. Un impianto fotovoltaico centralizzato prevede l’installazione di un unico impianto sul tetto condominiale. È il tipo di intervento maggiormente realizzato grazie agli incentivi del Super Bonus 110% e, generalmente, realizzato per ridurre le spese delle utenze comuni dei condòmini. In caso invece di impianto fotovoltaico distribuito, l’impianto fotovoltaico è realizzato singolarmente da tutti i condomini, o anche solo da alcuni. Questa configurazione permette di prevedere nell’AUC come produttori i condòmini che hanno installato il singolo impianto e i restanti come puri consumatori. A questa soluzione si può comunque sommare l’impianto centralizzato.   La raccolta documentale Il passo immediatamente successivo ed estremamente importante è la raccolta documentale per comprendere ed individuare chi saranno i soggetti appartenenti al gruppo AUC. Le tempistiche di questa fase possono variare a seconda delle tipologie abitative presenti, che possono andare privato all’attività commerciale, e dal numero di unità abitative. Oltre alle tipologie abitative c’è poi da tener in conto la diversa natura dei condòmini che possono essere affittuari, proprietari o, anche, comodatari, e di conseguenza è fondamentale individuare correttamente gli intestatari dei POD condominiali. Il POD, point of delivery o punto di fornitura, è il codice di 14 cifre riportato in bolletta, che identifica il punto della fornitura elettrica di un immobile. È proprio questo codice, e il rispettivo intestatario, che aderirà ad un AUC o ad una CER.   Il regolamento per la ripartizione dell’incentivo Il terzo step è relativo alla redazione del regolamento per la ripartizione dell’incentivo, una scrittura privata che getta le basi dell’AUC e che determina la ripartizione dell’incentivo generato in comunità per tutti gli anni a venire. Gli incentivi possono essere distribuiti secondo un criterio scelto dalla comunità. Una prima topologia di ripartizione può essere in proporzioni variabili, per millesimi, per quote equidistribuite. La scelta è liberamente in capo alla comunità, ma, proprio in virtù di questo, redigere un regolamento chiaro e condiviso è un’operazione che necessita una fase di ascolto di tutte le istanze dei partecipanti. Oltre alla ripartizione degli incentivi all’interno del regolamento possono essere redatte anche le regole di ripartizione del RID generato dall’impianto centralizzato, e quindi non solo stabilire le linee guida per la ridistribuzione di incentivi, ma anche eventuali accumuli delle somme generate per far fronte a futuri investimenti per efficientare maggiormente il condominio. Ad esempio, investendo nell’installazione di una pompa di calore per ridurre maggiormente le spese condominiali. Il regolamento è, quindi, un documento molto importante per la pianificazione dell’efficientamento energetico, ma anche per il raggiungimento dei target 2030, normati dalla Direttiva sull’efficienza energetica (EED), che prevedono l’obiettivo comunitario di ridurre consumi di energia di almeno l’11,7% entro il 2030. Come già accennato, i sistemi di comunità energetica prevedono un incentivo ventennale e gli appartenenti possono pensare di prevedere un percorso di efficientamento energetico diluito nel tempo. Questo percorso può partire con la realizzazione di un impianto fotovoltaico che, a fronte di consumi bassi condominiali, permette di avere una produzione energetica elevata da mettere in comunità e quindi generare sia ritiro dedicato, cioè la modalità semplificata a disposizione dei produttori per la commercializzazione dell’energia elettrica prodotta e immessa in rete, sia tariffa incentivante in relazione all’energia autoconsumata collettivamente. In questo modo il gruppo AUC può accumulare un credito da poter reinvestire, ad esempio, in pompe di colore o infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici.   Amministratore di condominio Ma chi si occupa della gestione e del coordinamento di gruppo di autoconsumo? Per ogni AUC, così per ogni CER, sarà necessario individuare un soggetto referente che si occupi di coordinare le attività della comunità energetica. La figura che maggiormente si presta a questa funzione è l’amministratore di condominio, ma, in assenza di esso, anche uno dei produttori dell’AUC o il proprietario dell’immobile possono subentrare a tale ruolo. Sarà necessario effettuare un passaggio in assemblea condominiale per nominare il soggetto referente della configurazione.   Tempistiche Per quanto riguarda le tempistiche di costituzione, la realizzazione di un AUC può variare a seconda della potenza dell’impianto fotovoltaico che verrà realizzato e al numero di condòmini coinvolti. Infatti, per impianti fino a 20 kW non c’è obbligo di apertura di officina elettrica, cioè un’officina di produzione di energia elettrica. Quindi già un condominio con una superficie importante, che prevede un impianto maggiore di 20 kW avrà delle tempistiche più lunghe nel costituirsi AUC poiché, oltre alle normali procedure di connessione dell’impianto fotovoltaico, dovrà anche fare denuncia di Officina Elettrica presso l’ufficio dell’Agenzia delle Dogane del territorio competente. In contemporanea all’installazione del o degli impianti fotovoltaici, sarà comunque possibile mettere in atto tutti gli step sopracitati che prevedono la raccolta documentale, la redazione del regolamento per la ripartizione dell’incentivo.    
Bollette luce: Guida pratica per capire e ridurre i costi
Come si compone la bolletta? In questo ultimo anno, la bolletta ha subito una piccola “rivoluzione grafica”, diventando una Bolletta 3.0. Infatti, a partire dal 1° luglio 2025, il suo contenuto è stato riorganizzato in tre sezioni principali, per aiutare i consumatori a capirne meglio la composizione e agevolarne la lettura.   A seguito della consueta intestazione e al box informativo iniziale e dei dati identificativi del POD di fornitura, inizia la nuova suddivisione. È da evidenziare che il box informativo iniziale riporta i dati di fatturazione e le modalità di pagamento, nonché il periodo oggetto di fatturazione, con informazioni di massima sui contatti del fornitore e le condizioni economiche applicate. Segue poi il box relativo ai dati di fornitura, che soprattutto in caso di cambio operatore consigliamo di verificare in quanto deve riportare i dati del punto di fornitura (attenzione soprattutto qualora la bolletta faccia riferimento ad una seconda casa o ad un immobile diverso da quello dove si è residenti). I dati di residenza, infatti, solitamente vengono riportati in intestazione, mentre nel box relativo ai dati di fornitura verrà riportato l’indirizzo del luogo oggetto della fornitura elettrica (es. dove si è domiciliati).   Scontrino dell’energia La prima nuova sezione della Bolletta 3.0, denominata Scontrino dell’energia, è, di fatto, la sintesi della tua spesa energetica “esplosa” per voci di costo. Troverai l’importo totale da pagare e i kWh consumati, entrambi distinti per quota consumi, quota fissa e quota potenza. Prima dell’aggiornamento, in questa sezione, a seconda del fornitore scelto, era riportato spesso un grafico che permetteva di confrontare i propri consumi con quelli dei mesi precedenti, per avere un’idea dell’andamento del proprio profilo di consumo.   Cos’è la quota consumi? La quota consumi, nota come quota energia, è la parte della bolletta dove sono riportate le voci variabili di costo dell’energia elettrica, ovvero quelle voci che incidono su quanta energia hai usato effettivamente, al momento della fatturazione. La quota consumi è, quindi, la voce che incide di più sul totale della bolletta e nella Bolletta 3.0 è rappresentata come un’unica voce per agevolare la lettura e comprensione della bolletta da parte dell’utente consumatori.   Infatti, le voci che in realtà compongono il costo rappresentato dalla quota consumi sono: Prezzo dell’Energia (PE): è il costo per ogni kWh di energia elettrica consumata; Oneri di Dispacciamento: è il costo aggiuntivo stabilito dall’UDD (Utente del Dispacciamento) per garantire che l’energia sia sempre disponibile e distribuita in modo stabile a tutti gli utenti collegati alla rete elettrica; Perdite di rete: è la maggiorazione prevista sul prezzo dell’energia, equivalente circa ad un 10%, per compensare le perdite di energia sulla rete durante il trasporto della stessa verso le utenze richiedenti.   Perché è importante la quota consumi? Perché è la voce che incide di più sul totale della bolletta. Per fare un paragone: più consumi, più alta sarà la quota consumi. Per questo, per migliorare il proprio profilo di consumo è utile: Monitorare i propri consumi mensili e annuali, perché possono variare a seconda della stagione e degli asset in utilizzo (per es. aria condizionata d’estate); Scegliere offerte con tariffe vantaggiose ed effettuare simulazioni gratuite con diversi operatori per trovare l’offerta migliore e più idonea per il proprio profilo (per es. se sei a casa solo la domenica, valuta un’offerta vantaggiosa in fascia F3); Adottare comportamenti di risparmio energetico (per es. se hai una tariffa vantaggiosa in fascia F1, accendi la lavatrice di giorno).   Box dell’offerta La seconda sezione della Bolletta 3.0 è il Box dell’offerta, che rappresenta la spesa che hai sostenuto per il periodo indicato in bolletta (solitamente è mensile o bimensile). Trattandosi del dettaglio delle principali voci di costo, ovvero il dettaglio dei costi previsti dall’offerta sottoscritta con il tuo attuale fornitore di energia, rappresenta il cuore della bolletta. Nel box vengono riportati il nome e la tipologia dell’offerta, la data di scadenza del contratto, la sintesi dei costi sostenuti nel periodo fatturato, i valori assunti da ciascun elemento della formula prezzo (che ritrovi nelle CTE, documento sottoscritto insieme al contratto di inizio fornitura), la tipologia di prezzo e la data di scadenza delle CTE.   Cosa sono le CTE? Le CTE, acronimo di Condizioni Tecnico Economiche, sono un documento che accompagna sempre un’offerta di energia elettrica. Come il nome stesso anticipa, le CTE contengono tutte le informazioni tecniche ed economiche che regolano la fornitura, per aiutarti a capire cosa effettivamente pagherai in bolletta, prima di decidere se passare o meno al fornitore o all’offerta a cui riferiscono.   Esistono diversi tipi di CTE, e, di conseguenza, diversi tipi di offerta: Le offerte a prezzo fisso, il cui valore non varia per tutta la durata dell’offerta; Le offerte a prezzo variabile, il cui prezzo è indicizzato, cioè dipende da indici di mercato, ad esempio il PUN (acronimo per Prezzo Unico Nazionale), che possono essere variabili; Le offerte monorarie o biorarie, il cui prezzo è uguale durante tutto l’arco della giornata oppure può variare per fasce orarie (F1, F2, F3).   Elementi informativi essenziali Infine, la terza sezione della Bolletta 3.0 è dedicata agli Elementi informativi essenziali, come le informazioni tecniche della fornitura, la lettura dei consumi, le informazioni storiche, come ad esempio il codice POD (che identifica il tuo punto di prelievo, ovvero il tuo punto di fornitura), la potenza impegnata, il tipo di contratto che hai sottoscritto e il nome del tuo fornitore.   Quali voci fanno salire davvero la spesa energetica? Le voci della bolletta che incidono maggiormente sui costi sono la tariffa dell’offerta scelta applicata ai tuoi consumi e gli oneri di commercializzazione che sono a discrezione di ogni fornitore.   All’interno della bolletta, infatti, ci sono due spese, ripartite tra quota consumi e quota fissa e quota potenza, che pesano maggiormente, ovvero quelle relative al costo della materia energia e agli oneri di sistema, che non possono essere eliminati poiché stabiliti per legge ma che possono comunque incidere in maniera significativa sul totale.
How has the Internal Electricity Market Directive been implemented?
Implementation of the EU Energy Market Directive In this period issues such as ecological and energy transition, energy management, energy communities are much discussed: certainly they are extremely interesting issues that need a concrete implementation. But how to implement them? Many concrete answers come from the very recent decree implementing the EU Directive on the electricity market. The decree was approved in final examination by the Council of Ministers no. 45 of November 4, 2021 (Press release of the Council of Ministers no. 45 | www.governo.it); it is currently awaiting publication in the Official Gazette. It contains the guidelines dictated by the EU Directive, adapted to the situation of the Italian energy market. On these guidelines will be based the implementing decrees that will be issued by the competent bodies: the implementing decrees are in fact the practical rules to be implemented and followed in the electricity market.   Which are the guidelines in the decree? Let us now go into the specifics of the regulations dictated by the decree, trying to understand the important clarifications and innovations introduced. From reading the text, some salient points stand out, such as the attribution of roles and rights and the introduction of definitions of fundamental elements in the energy market; among these: The definition of energy communities and the novelties referred to them. The definition of active customer and the related rights and charges. Generally speaking, specific protection is defined for the end customer who decides to become an active customer (and therefore an energy producer): this therefore proves to be an advantageous move. The definition of aggregation and related customer rights. The definition of energy storage and the conditions under which it can be applied. The introduction of the conditions necessary for an energy price adjustment. The clarification of the responsibility of distribution system operators for the integration needs of distributed generation. The introduction of conditions for the possession of charging points for electric mobility.   What changes for energy communities? We have seen that the decree discussed so far dictates guidelines for certain changes to the entire electricity market. Going then into the specifics of renewable energy communities, in the decree there are some important turning points; let’s see which ones: The extension of the plant power granted in energy communities up to 1MW; The change in geographic limits: one moves from the limit of the transformation cabin from medium to low voltage to the transformation cabin from high to medium voltage in order to become members of the same community: the community, therefore, can take on considerably larger dimensions; The addition of a greater number of types of subjects who are authorized to take part in renewable energy communities; The addition of additional services (beyond collective self-consumption) that a community can provide. In addition to these specific changes, it is extremely important that the decree provides a definition of energy communities. This demonstrates that interest in these energy schemes is growing more and more, and not only that: with the transposition of the European directive, it also demonstrates the concrete commitment of the state in encouraging the practical implementation of them. Energy communities, in fact, represent the ideal solution for the problems that occur in the management of the energy network. With their introduction it is possible to move from a concentrated energy model with large distributors to a distributed energy model with small local distributors. In this way, the exchange of energy is favored in order to obtain a “leaner” and more robust energy system with a more simplified organizational model than the previous one. From this point of view, therefore, the energy communities can be seen as a solution to the problems that have occurred so far in the management of the energy network.  
Flessibilità energetica: tutto quello che c’è da sapere
Una rete più complessa, ma anche più intelligente Questa evoluzione porta benefici ambientali, economici e sociali, ma introduce anche nuove complessità. La generazione da fonti rinnovabili, per sua natura, è variabile e difficilmente programmabile. In parole semplici, il sole non splende sempre, il vento non soffia con regolarità. Il risultato è una rete elettrica in cui l’energia fluisce in modo bidirezionale e dove domanda e offerta devono essere continuamente riequilibrate in tempo reale.   Il blackout del 28 aprile 2025 nella Penisola Iberica ha evidenziato quanto sia urgente rendere il sistema elettrico più resiliente.   La flessibilità diventa quindi la risorsa chiave.   Cos’è la flessibilità energetica? Nel settore elettrico, la flessibilità rappresenta la capacità del sistema di adattarsi ai cambiamenti della domanda e dell’offerta, garantendo stabilità, affidabilità ed efficienza. Sebbene la flessibilità sia presente in tutte le componenti del sistema — generazione, accumulo e consumo — oggi si evidenzia in particolare nelle ultime due, poiché la generazione, soprattutto da fonti programmabili, ha storicamente già dimostrato una buona capacità di modulazione.   In questo contesto, ogni attore gioca un ruolo chiave: Produzione: impianti programmabili (come le centrali idroelettriche o a gas) e non programmabili (come le centrali fotovoltaiche) possono modulare la propria potenza in risposta ai segnali della rete. Industria: i processi produttivi possono essere temporaneamente modificati per ridurre i picchi di consumo, contribuendo all’equilibrio della rete. Utenti finali: grazie a tecnologie digitali, i cittadini possono gestire attivamente elettrodomestici intelligenti, inverter fotovoltaici, batterie e veicoli elettrici. Accumulo: i sistemi di stoccaggio permettono di immagazzinare energia nei momenti di surplus e rilasciarla quando necessario, offrendo una risposta dinamica alle esigenze della rete.   La flessibilità, soprattutto lato consumo e accumulo, è quindi fondamentale per assorbire le fluttuazioni delle fonti rinnovabili e alleggerire la pressione sulle reti di distribuzione, migliorando la sicurezza, la sostenibilità e l’efficienza complessiva del sistema.   Perché la flessibilità è una priorità europea Le istituzioni europee riconoscono la flessibilità come un pilastro della transizione energetica. In questo scenario, smartEn (Smart Energy Europe) gioca un ruolo centrale. smartEn è l’associazione europea che riunisce le aziende che lavorano nel comparto – dai fornitori di tecnologie digitali e sistemi di accumulo, ai gestori di e servizi energetici.   Gli obiettivi che si pone sono molteplici. Promuovere l’efficienza del sistema attraverso una gestione avanzata e un’integrazione intelligente della domanda e dell’offerta di energia elettrica. Dare potere ai consumatori, permettendo loro di partecipare attivamente al mercato energetico tramite la domanda flessibile, lo stoccaggio, l’autoproduzione e la partecipazione a progetti energetici comunitari, offrendo anche il controllo sui propri dati energetici. Favorire l’innovazione e la diversità, abilitando nuovi attori nel mercato e nuovi servizi energetici che offrano scelte convenienti per i consumatori e promuovano una concorrenza sana. Guidare la decarbonizzazione del settore energetico, favorendo l’integrazione economicamente sostenibile delle fonti rinnovabili e l’elettrificazione intelligente dei sistemi di riscaldamento, raffrescamento e trasporto.
Solar-panel grants and government incentives in the UK
The current situation for solar panel incentives is very different from the last two decades. The Feed-in Tariff scheme basically pushed companies to purchase energy generated by domestic solar panels of private citizens. Now, the FIT scheme has ended and government support for PV systems has changed. The new Government initiative, the Smart Export Guarantee, has established a new incentive system for owners to offset their investment but it is not as attractive as the old FITs. Under this new programme, the payback period for PV panels has increased. Government grants for PV solar Nowadays, there are no Government grants for solar panels in the UK. The Government concluded the Green Deal in 2015 after two failed attempts to provide interest-free loans, and then grants, to encourage citizens to purchase solar panels or to adopt a range of other energy-efficiency measures. The Government initiative currently in force, the Green Deal Home Improvement Fund (GDHIF), does not provide a solar-panel fund, but is instead focused only on multiple types of energy-saving home improvements. Free solar panels for pensioners Back in the days of the Green Deal, pensioners could easily get a solar PV grant from the government. This certainly wasn’t a gift, but the loans were interest-free, and pensioners, spending more time at home, could absorb the expense more quickly than other citizens who spend their day out at work. Feed-in Tariff: government incentive no longer available Starting in 2010, the UK Government promoted domestic solar PV installation with a very attractive incentive: the Feed-in Tariff scheme, but on 31 March 2019, the scheme stopped accepting new applications. An exception was made for those who had a Microgeneration Certification Scheme (MCS) certificate before the deadline: they could submit an application to their energy supplier until 31 March 2020. Actually, the FITs were available not only for photovoltaic energy but for all types of renewable energy. The scheme was open to anyone who had installed domestic renewable and low-carbon electricity-generating technologies with a maximum total installed capacity of 5 MW, including: Solar PV (roof-mounted or free-standing) Wind (building-mounted or free-standing) Hydroelectricity Anaerobic digesters Micro CHP (Combined Heat and Power) – with a capacity up to 2 kW Successful applicants benefited from incentives for generation and export and savings on bills. The generation tariff was a fixed price for each kWh of generated electricity, guaranteed for the period of the FITs, up to 20 years. The export tariff, a second income stream, was a rate granted to prosumers for each kWh fed into the public distribution grid. The third benefit came directly from savings on energy bills due to self-generation and consumption of energy, thus reducing energy withdrawn from the grid. FIT payments were made based on the meter reading users submitted to their energy retailer, which made payments from the date the consumers were admitted to the scheme until expiry of their contract, usually 20 years later. Prosumers who signed up before the deadline received FIT payments upon termination of the period of validity of the contract, even if the FIT scheme ended. Smart Export Guarantee: government support for the export of renewable energy From 1 January 2020, the Department for Business, Energy and Industrial Strategy (BEIS) introduced the Smart Export Guarantee (SEG), to fill the void left by FITs. In fact, the technology included by this incentive is the same as under the FIT scheme. But the two initiatives are very different. The new scheme is focused only on remuneration for renewable energy exported to the National Grid. The new mechanism ensures small-scale generators, such as citizens with a PV system, are paid at least a minimum fee for energy fed into the Grid. With FITs, tariffs were fixed as they were decided and paid by the Government; now, under the SEG, any energy company with at least 150,000 customers must offer a tariff, but each is free to set the rate. Smaller suppliers can offer a fee on a voluntary basis. The only limitation imposed by the Government is that offers must always be greater than £0. The economic savings associated with solar PV remain, of course. Customers with PV panels will still have the opportunity to lower their electricity bill by self-consuming the energy generated on-site. However, without the generation tariff there is no real opportunity to quickly offset the initial investment. For instance, according to the Energy Saving Trust, if you live in London, your overall saving drops from £375 – £515 to £300 – £390 depending on when you spend time at home. So the payback you can get from SEG increases. There is some good news. Currently, some suppliers are offering 5 to 5.6 p/kWh, exceeding the FITs export tariff (5.24 p/kWh). The other good news is that SEG payments must be calculated using Export Meter Readings. This method allows people to precisely measure the amount of energy they feed into the grid and be paid exactly for that amount. The best way to measure export energy is by installing a smart meter, capable of reading data instantly. This new scenario is similar to that in Italy: the Public Energy Service Provider (GSE) pays the owner of PV panels a tariff for the energy fed into the grid, but this incentive varies on the location of the installation and the time of day when energy is exported. In the Italian context, government incentives for extra energy are no longer attractive, because from this year Energy Communities are allowed. This new opportunity, very similar to British Community Energy, or at least to some of these initiatives, allows members to maximise self-consumption, also thanks to energy storage systems, but especially by sharing energy with other members of their community, at a fair price defined on a peer-to-peer basis and guaranteed by a private contract. In conclusion, as the new scenario for solar PV grants and incentives is no longer as attractive as it was, the solution to gain greater profits from this sustainable choice is by joining the Regalgrid platform and installing a SNOCU unit, allowing you to join an Energy Community project and share energy with others in compliance with the EU directive. Adopting this new approach to renewable energy gives new meaning to the abbreviation “PV”: which now not only stands for “photovoltaic”, but also for “point of view”, with a more informed and self-aware perspective being adopted relative to energy consumption, and one which is open to sharing not just renewables.
Fotovoltaico industriale e residenziale: meglio scegliere il 40% PNRR o la detrazione fiscale? I numeri a confronto.
Possiamo distinguere due macrocategorie: Se sei un privato, contribuente soggetto a IRPEF, puoi scegliere tra il fondo perduto del 40% in 90 giorni o la detrazione fiscale del 50% in 10 anni;   Se sei un’azienda o un agricoltore, il PNRR 40% è un’opportunità da non perdere, soprattutto per impianti di taglia medio-grande.   CASO 1   Casistica: impianto fotovoltaico industriale da 200 kWp, con 2 inverter da 100 kW, realizzato con PNRR 40%.   Con questa taglia di impianto fotovoltaico, il massimale previsto dalla normativa per il calcolo del contributo a fondo perduto del 40% è pari a 1.200 €/kW. Tale importo si applica sulla potenza inferiore tra la potenza dell’inverter e la potenza nominale dell’impianto.   In questo caso il totale dell’investimento, considerato il massimale previsto, equivale a 240.000 € (1.200 € * 200 kW).   Da questa cifra si recupererà il 40%, ovvero 96.000 €, e con il nuovo decreto in arrivo sarà possibile richiedere un anticipo fino al 30% del contributo totale, equivalente a 28.800 €.   Quindi, il cliente potrà beneficiare dei seguenti ritorni economici positivi: Risparmio in bolletta, grazie al consumo dell’energia prodotta dall’impianto (cosiddetto autoconsumo fisico individuale); Vendita dell’energia prodotta in eccesso dall’impianto al gestore della rete, tramite la sottoscrizione di un contratto di RID (Ritiro Dedicato) oppure ad una società di energia (es. Cogenera); Incentivo per la partecipazione alla Comunità Energetica; Contributo a fondo perduto previsto dal PNRR, pari al 40% delle spese ammissibili, generalmente erogato dopo l’approvazione della richiesta; tuttavia, con il nuovo decreto in fase di adozione, è prevista la possibilità di ottenere un anticipo fino al 30%, mentre in assenza di tale anticipo, le spese devono essere inizialmente sostenute interamente dal soggetto beneficiario.   CASO 2   Casistica: impianto fotovoltaico residenziale da 6,30 kWp, con 1 inverter da 6 kW e 1 batteria di accumulo da 10 kWh, realizzato con PNRR 40%.   Con questa taglia di impianto fotovoltaico, invece, il massimale previsto è di 1.500 €/kW. Come per il CASO 1, anche tale importo si applica sulla potenza inferiore tra la potenza dell’inverter e la potenza nominale dell’impianto.   In questo caso il totale dell’investimento, considerato il massimale previsto, equivale a 9.000 € (1.500 € * 6 kW).   Da questa cifra si recupererà il 40%, ovvero 3.600 €, e con il nuovo decreto in arrivo sarà possibile richiedere un anticipo fino al 30% del contributo totale, equivalente a 1.080 €.   Il cliente, usufruendo del 40% a fondo perduto, non potrà cumulare questo incentivo con la detrazione fiscale al 50%, di conseguenza, potrà contare sugli stessi ritorni economici del CASO 1.   CASO 3   Casistica: impianto fotovoltaico residenziale da 6,30 kWp, con 1 inverter da 6 kW e 1 batteria di accumulo da 10 kWh, realizzato con detrazione fiscale 50%.   In alternativa, qualora non desiderasse procedere con il PNRR 40%, il cliente residenziale di cui al CASO 2 potrà usufruire dell’altro sistema attualmente disponibile in Italia per questa tipologia di intervento: la detrazione fiscale del 50%.   Effettuando i pagamenti tramite bonifico parlante, il cliente potrà portare in detrazione il 50% del costo dell’intervento, suddividendolo in 10 rate annuali di pari importo nella propria dichiarazione dei redditi.   Non trovandosi più in un contesto con massimali prefissati, e ipotizzando quindi che un impianto da 6 kWp con batteria di accumulo da 10 kWh venga venduto ad un prezzo pari a 14.000 €, qualora il cliente richieda di usufruire della detrazione 50% riceverà in dichiarazione dei redditi 700 € ogni anno per 10 anni, arrivando a recuperare 7.000 € al termine dei 10 anni previsti in detrazione.   A differenza del PNRR 40%, il cliente residenziale che usufruisce della detrazione fiscale del 50% mantiene alcuni ritorni economici positivi comuni a chiunque installi un impianto fotovoltaico, e ne aggiunge di nuovi: Risparmio in bolletta, grazie al consumo dell’energia prodotta dall’impianto (cosiddetto autoconsumo fisico individuale); Vendita dell’energia prodotta in eccesso dall’impianto al gestore della rete, tramite la sottoscrizione di un contratto di RID (Ritiro Dedicato) oppure ad una società di energia (es. Cogenera); Incentivo per la partecipazione alla Comunità Energetica; Detrazione fiscale del 50%, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, previa effettuazione dei pagamenti tramite bonifico parlante.   Che cos’è la detrazione fiscale?   La detrazione fiscale è lo strumento che consente al contribuente di ridurre direttamente l’imposta lorda da versare, sottraendo una parte delle spese sostenute per specifici interventi o acquisti.   Qual è la differenza tra la detrazione e la deduzione fiscale?   Si tratta di uno strumento simile alla deduzione fiscale, con la differenza che la detrazione incide sull’imposta da pagare, mentre la deduzione agisce sul reddito imponibile, riducendolo prima del calcolo dell’imposta stessa.   Chi può usufruire di una detrazione fiscale?   Per usufruire della detrazione è necessario: Essere un contribuente soggetto a IRPEF; Effettuare i pagamenti con strumenti tracciabili (es. bonifico parlante); Indicare correttamente la spesa nella dichiarazione dei redditi.   Chi è titolare di Partita IVA in regime forfettario non può usufruire delle detrazioni fiscali, poiché non è soggetto a IRPEF, ma a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali.   In sintesi, le spese detraibili non trovano applicazione nel regime forfettario, proprio perché questo regime prevede una tassazione semplificata e forfettaria sul reddito, senza possibilità di portare in detrazione o deduzione le spese sostenute.   Che documenti dell’impianto fotovoltaico devo presentare per richiedere la detrazione fiscale al 50%?   Bonifico/i parlante/i, a seconda che i pagamenti siano stati fatti in un’unica soluzione o più; Pratica ENEA, da redigere entro 90 gg dalla fine lavori. Alla fine della pratica verrà rilasciato un “attestato” ENEA e una mail di conferma, da preservare entrambi per presentarli alla prima dichiarazione dei redditi utile.
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