Forum 2050 | Padova | Auditorium San Gaetano | 2-4 aprile 2025
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Diventare membro di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER): il Vademecum
Oneri e onori di entrare in una CER   Onori (Vantaggi)   Diventare membro di una CER ti offre una serie di benefici concreti: Impatto ambientale positivo: partecipi alla transizione energetica attraverso un modello energetico sostenibile, innovativo e digitale, che ti permette di monitorare il tuo impatto positivo sull’ambiente. Alleggerimento della rete: grazie all’utilizzo di energia rinnovabile prodotta in eccesso localmente, e quindi vicino a chi la consumerà, la rete risulterà più “leggera”, poiché l’energia non effettuerà lunghe tratte per essere consumata, e quindi più bilanciata. Valorizzazione del territorio: l’energia prodotta rimane nella comunità, generando valore locale. Partecipazione attiva: puoi contribuire alle scelte strategiche della comunità, in base alla struttura della CER. Incentivi economici: i membri possono ricevere delle quote di incentivo per l’energia condivisa.   Oneri (Impegni)   Aderire alla CER. Per aderire ad una CER non si stipula un contratto ma si aderisce ad un ente. La forma giuridica più comune in cui si costituiscono le CER, oltre a fondazione di partecipazione o cooperativa, è l’associazione, che può essere, come si dice in gergo tecnico, non riconosciuta o riconosciuta. Non tutte le CER sono quindi associazioni ma i passaggi per aderire ad una di esse non variano di molto, a prescindere dalla forma giuridica della CER, in quanto sono tutti enti del terzo settore senza scopo di lucro.   I passaggi per aderire sono i seguenti. Compilazione della manifestazione di interesse A seguito delle verifiche preliminari, sottoscrizione del modulo di adesione alla CER, noto anche come “Domanda di ammissione come socio CER” A seguito dell’accettazione dell’adesione da parte della CER, sottoscrizione del mandato GSE, noto come “Mandato dei produttori e/o clienti finali per la presentazione della richiesta di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso” Presa visione dello statuto e del regolamento della CER Versamento della quota di adesione alla CER   La manifestazione di interesse non vincola ad entrare nella CER ma semplicemente permette alla Comunità o al soggetto gestore della stessa di effettuare delle prime verifiche preliminari (principalmente di natura tecnica).   Il modulo di adesione invece è una proposta di adesione, che equivale a quella che solitamente si sottoscrive per aderire a un’associazione sportiva o un’associazione culturale. Infatti, la CER di fatto è un’associazione a tutti gli effetti, sia perché nella pratica aggrega soggetti per un fine comune sia perché giuridicamente, nella maggior parte dei casi, è fondata come associazione. Invece di essere un’associazione sportiva o culturale, la CER è “un’associazione energetica”.   Rispettare statuto, regolamento e delibere degli organi sociali: come ogni associazione, anche la CER è regolata da uno statuto e un regolamento che stabiliscono scopi, obiettivi della CER e regole di partecipazione all’associazione. Trattandosi di un ente del terzo settore, la CER può avere anche un consiglio direttivo o un’assemblea soci che, tramite le delibere, organizzano la vita associativa della CER. Collaborare per seguire gli obiettivi statutari ed avere un comportamento coerente con gli scopi della CER: i soci aderenti devono comportarsi in modo da perseguire le finalità dell’associazione o fondazione, evitando conflitti di interesse con la stessa (eventualmente da comunicare preventivamente) e attività che possano danneggiare la CER e le sue attività. Pagare le quote associative: la maggior parte delle CER ad oggi costituite e attive chiede al soggetto aderente il versamento di una quota di adesione, che aiuta la CER a coprire i costi sostenuti per l’aggiornamento della documentazione societaria, per le verifiche preliminari e per il caricamento della pratica GSE sul relativo portale. La quota di adesione viene decisa autonomamente dalle singole CER, e può essere unica e uguale per tutti oppure diversa a seconda della tipologia di socio aderente, es. se si tratta di un consumatore privato o impresa o ancora se si tratta di un impianto di taglia residenziale, commerciale o industriale. Le quote di adesione vengono pagate una tantum al momento dell’adesione alla CER e non necessitano di essere versate annualmente, a differenza di come può succedere per altre tipologie di associazioni, es. quella sportiva o quella culturale, che spesso richiedono il versamento annuale di una quota di rinnovo.   Qualora un soggetto fosse interessato a aderire ad una CER come membro consumatore, è necessario recuperare i seguenti dati e documenti per una verifica preliminare, in quanto chi aderisce alla CER è il soggetto intestatario del POD, ovvero della bolletta o punto di fornitura.   Per esempio, se il proprietario di una villetta indipendente in cui vive con la famiglia (in totale quattro persone) vuole aderire ad una CER, per l’intero nucleo familiare o unità abitativa aderirebbe soltanto il POD assegnato all’abitazione, ovvero l’utenza della casa.   In linea generale, nel caso di un consumatore, i documenti da presentare sono: Bolletta dell’unità immobiliare interessata; Codice fiscale e carta d’identità in corso di validità (in caso di impresa, del legale rappresentante) dell’intestatario della bolletta; Visura camerale, solo nel caso in cui il soggetto consumatore sia una PMI o ente del terzo settore; Dati catastali dell’unità immobiliare a cui afferisce il POD (foglio, particella, subalterno).   Può capitare che un’unità immobiliare possieda più POD. In quel caso, tutti i POD potrebbero aderire alla stessa CER oppure a CER diverse.   Diversi sono invece i documenti e i dati richiesti per i soci produttori della CER, quali: Codice fiscale e carta d’identità in corso di validità del soggetto titolare dell’impianto fotovoltaico o del legale rappresentante, in caso di impresa titolare dell’impianto; Visura camerale (nel caso del soggetto titolare sia un’impresa); Attestazione Gaudì dell’impianto fotovoltaico; Bolletta dell’utenza collegata all’impianto fotovoltaico; Schema elettrico unifilare con indicazione degli eventuali accumuli e del posizionamento dei contatori (per ciascun impianto di produzione/potenziamento), firmato e timbrato dal tecnico abilitato; Copia della licenza/e di officina elettrica/codice ditta rilasciato dall’Agenzia delle Dogane, nel caso di impianti di potenza superiore a 20 kW, ovvero copia del regolamento di esercizio per impianti di potenza inferiore o uguale a 20 kW (per ciascun impianto di produzione/potenziamento per cui non è stata presentata al Gestore di Rete una richiesta di connessione in iter semplificato – cosiddetto Modello Unico); Verbale di attivazione del contatore dell’energia elettrica immessa, del contatore di produzione (in caso di potenziamento) e del contatore relativo al sistema di accumulo (solo nel caso di installazione di sistemi di accumulo), rilasciati dal gestore di rete territorialmente competente (per ciascun impianto di produzione/potenziamento per il quale è stato richiesto l’incentivo e per cui non è stata presentata al Gestore di Rete una richiesta di connessione in iter semplificato – cosiddetto Modello Unico); Documentazione comprovante la piena disponibilità (facoltativo), da parte di uno o più dei clienti finali facenti parte della configurazione, dell’area su cui è realizzato l’impianto/la sezione di impianto (nel caso di Gruppi di autoconsumatori e Gruppi di clienti attivi, per ciascun impianto di produzione/potenziamento non ubicato nell’area afferente al medesimo edificio/condominio a cui la configurazione si riferisce) – non necessario per impianti fotovoltaici realizzati sulle superfici dell’edificio/condominio; Foto dell’etichetta del modulo fotovoltaico (una per ciascun modello), della targhetta dell’inverter (una per ciascun modello) ovvero, in caso di impianti diversi dai fotovoltaici, della targhetta dell’alternatore/generatore (una per ciascun modello) e dei sistemi di accumulo laddove presenti, apposta dal fabbricante sul componente che riporti i principali dati tecnici del medesimo (per ciascun impianto di produzione/potenziamento per cui è stato richiesto l’incentivo); Elenco delle matricole dei moduli fotovoltaici (per ciascun impianto di produzione/potenziamento di tipo fotovoltaico per cui è stato richiesto l’incentivo); Matricola dell’inverter; Check list DNSH (per ciascun impianto di produzione/potenziamento per cui è stato richiesto l’incentivo); Provvedimento di concessione dei contributi in conto capitale e/o di altre forme di sostegno che prefigurano un regime di aiuto di stato diverso dal conto capitale percepiti/e per la realizzazione dell’impianto/della sezione di impianto (per ciascun impianto di produzione/potenziamento per cui è stato richiesto l’incentivo e per cui siano stati assegnati eventuali contributi in conto capitale e/o altre forme di sostegno che prefigurano un regime di aiuto di Stato diverso dal conto capitale cumulabili) – solo se ha acceduto a contributi in conto capitale; Valore dell’impianto fotovoltaico; Dati catastali (sezione catastale, foglio, particella, subalterno); Coordinate (altitudine, longitudine); Esposizione (nord, sud, nord-est, nord-ovest, sud-est, sud-ovest).   Cosa succede se oggi entro come consumatore, ma successivamente installo un impianto?   Nelle CER si distinguono due ruoli principali: Consumatori (chi consuma energia) Produttori (chi produce e consuma energia)   Se oggi entri come consumatore, beneficerai di una quota parte dell’incentivo generato grazie all’energia condivisa e contribuirai a valorizzare ulteriormente l’energia prodotta in eccesso dagli altri e messa a disposizione della comunità. Se in futuro invece installerai un impianto fotovoltaico, potrai modificare il tuo ruolo all’interno della comunità e diventare un membro produttore.   Cosa richiede la procedura?   Oltre alle normali procedure di domanda di connessione, e quindi alle relative comunicazioni con i portali di Terna, GSE ed e-distribuzione, a seguito dell’allaccio dell’impianto dovrà essere effettuato un aggiornamento della pratica GSE di adesione in CER, in cui dovranno essere indicati i dati dell’impianto ed essere allegata eventuale documentazione relativa. Dovrà altresì essere aggiornata anche la lista dei soci della CER.   Il passaggio da consumatore a prosumer è sempre possibile per gli impianti di nuova realizzazione, e anzi auspicato: più membri producono energia, più la CER diventa efficiente e redditizia.   E se aggiungo un sistema di accumulo (batterie)?   Anche in questo caso la risposta è positiva: puoi installare un sistema di accumulo, sia contestualmente all’impianto sia in un secondo momento.   Se si aggiunge un sistema di accumulo ad un impianto esistente e già inserito in CER come membro produttore, oltre alle normali procedure di aggiornamento dei portali Terna e GSE, dovrà essere aggiornata la relativa pratica GSE di adesione in CER, in quanto soltanto determinati schemi comprensivi di accumulo sono ammessi in comunità energetica.   In sintesi: cosa sapere prima di entrare in una CER   Ruolo iniziale Puoi entrare come semplice consumatore e cambiare ruolo in seguito Impianto fotovoltaico futuro Nessun problema: basta aggiornare la tua posizione nella CER Installazione batterie È possibile, basta seguire alcune procedure Oneri Burocrazia minima, qualche adempimento tecnico e comunicativo Onori Risparmio energetico, incentivi, partecipazione attiva e sostenibilità   Conclusione Entrare in una CER non è solo una scelta economica e ambientale vantaggiosa, ma anche un gesto di cittadinanza energetica attiva. Le comunità energetiche rappresentano il futuro dell’energia: decentralizzata, collaborativa e pulita.
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I gruppi di autoconsumo collettivo
La normativa di riferimento Lo scorso 24 gennaio è entrato in vigore il decreto che definisce criteri e modalità per la concessione dei contributi PNRR a sostegno, di AUC e CER. Il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, si legge sul sito del GSE (Gestore Servizi Energetici), prevede l’erogazione di un contributo a fondo perduto nella misura massima del 40% delle spese ammissibili per le comunità realizzate nei comuni sotto i 5.000 abitanti. L’invio della richiesta di accesso al contributo in conto capitale, appartenente al PNRR, potrà essere effettuato dal beneficiario solo a seguito dell’apertura dello sportello di cui verrà dato avviso. Lo sportello sarà chiuso improrogabilmente il 31 marzo 2025, fatto salvo il preventivo esaurimento delle risorse disponibili pari a 2,2 miliardi euro di cui verrà fornita evidenza attraverso degli appositi contatori online e data notizia tramite pubblicazione sul sito del GSE. L’obiettivo è quello di realizzare una potenza complessiva di almeno 2 Gigawatt. Il contributo a fondo perduto potrà essere cumulato con la tariffa incentivante entro limiti definiti. Durante il periodo in cui i decreti sono stati fermi a Bruxelles al vaglio della Commissione Europea, diversi condomìni si sono provvisti di impianti fotovoltaici, usufruendo del Super Bonus 110%, la misura di incentivazione edilizia introdotta il 19 maggio 2020 che prevedeva una serie di meccanismi d’agevolazione, come detrazioni e rimborsi per interventi di natura edilizia, con l’obiettivo d’ammodernare costruzioni e infrastrutture migliorandone l’efficienza energetica e al contempo di stimolare e risollevare il settore edile in crisi a causa della pandemia di COVID-19. Il MEF, Ministero dell’economia e delle finanze, ha deciso che non prorogherà una serie di incentivi legati al Super Bonus. Ma coloro i quali già in precedenza hanno approfittato del bonus, installando un impianto fotovoltaico, hanno percorso un primo passo verso l’efficientamento degli edifici condominiali, passaggio fondamentale per la costituzione di un AUC.   Gli impianti fotovoltaici nei gruppi condominiali Costituire un gruppo condominiale in grado di produrre e autoconsumare energia prevede quindi diversi step. Il primo è sicuramente la progettazione ed installazione di un impianto fotovoltaico. Gli impianti che si possono realizzare su un condominio possono essere di tipo centralizzato o distribuito. Un impianto fotovoltaico centralizzato prevede l’installazione di un unico impianto sul tetto condominiale. È il tipo di intervento maggiormente realizzato grazie agli incentivi del Super Bonus 110% e, generalmente, realizzato per ridurre le spese delle utenze comuni dei condòmini. In caso invece di impianto fotovoltaico distribuito, l’impianto fotovoltaico è realizzato singolarmente da tutti i condomini, o anche solo da alcuni. Questa configurazione permette di prevedere nell’AUC come produttori i condòmini che hanno installato il singolo impianto e i restanti come puri consumatori. A questa soluzione si può comunque sommare l’impianto centralizzato.   La raccolta documentale Il passo immediatamente successivo ed estremamente importante è la raccolta documentale per comprendere ed individuare chi saranno i soggetti appartenenti al gruppo AUC. Le tempistiche di questa fase possono variare a seconda delle tipologie abitative presenti, che possono andare privato all’attività commerciale, e dal numero di unità abitative. Oltre alle tipologie abitative c’è poi da tener in conto la diversa natura dei condòmini che possono essere affittuari, proprietari o, anche, comodatari, e di conseguenza è fondamentale individuare correttamente gli intestatari dei POD condominiali. Il POD, point of delivery o punto di fornitura, è il codice di 14 cifre riportato in bolletta, che identifica il punto della fornitura elettrica di un immobile. È proprio questo codice, e il rispettivo intestatario, che aderirà ad un AUC o ad una CER.   Il regolamento per la ripartizione dell’incentivo Il terzo step è relativo alla redazione del regolamento per la ripartizione dell’incentivo, una scrittura privata che getta le basi dell’AUC e che determina la ripartizione dell’incentivo generato in comunità per tutti gli anni a venire. Gli incentivi possono essere distribuiti secondo un criterio scelto dalla comunità. Una prima topologia di ripartizione può essere in proporzioni variabili, per millesimi, per quote equidistribuite. La scelta è liberamente in capo alla comunità, ma, proprio in virtù di questo, redigere un regolamento chiaro e condiviso è un’operazione che necessita una fase di ascolto di tutte le istanze dei partecipanti. Oltre alla ripartizione degli incentivi all’interno del regolamento possono essere redatte anche le regole di ripartizione del RID generato dall’impianto centralizzato, e quindi non solo stabilire le linee guida per la ridistribuzione di incentivi, ma anche eventuali accumuli delle somme generate per far fronte a futuri investimenti per efficientare maggiormente il condominio. Ad esempio, investendo nell’installazione di una pompa di calore per ridurre maggiormente le spese condominiali. Il regolamento è, quindi, un documento molto importante per la pianificazione dell’efficientamento energetico, ma anche per il raggiungimento dei target 2030, normati dalla Direttiva sull’efficienza energetica (EED), che prevedono l’obiettivo comunitario di ridurre consumi di energia di almeno l’11,7% entro il 2030. Come già accennato, i sistemi di comunità energetica prevedono un incentivo ventennale e gli appartenenti possono pensare di prevedere un percorso di efficientamento energetico diluito nel tempo. Questo percorso può partire con la realizzazione di un impianto fotovoltaico che, a fronte di consumi bassi condominiali, permette di avere una produzione energetica elevata da mettere in comunità e quindi generare sia ritiro dedicato, cioè la modalità semplificata a disposizione dei produttori per la commercializzazione dell’energia elettrica prodotta e immessa in rete, sia tariffa incentivante in relazione all’energia autoconsumata collettivamente. In questo modo il gruppo AUC può accumulare un credito da poter reinvestire, ad esempio, in pompe di colore o infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici.   Amministratore di condominio Ma chi si occupa della gestione e del coordinamento di gruppo di autoconsumo? Per ogni AUC, così per ogni CER, sarà necessario individuare un soggetto referente che si occupi di coordinare le attività della comunità energetica. La figura che maggiormente si presta a questa funzione è l’amministratore di condominio, ma, in assenza di esso, anche uno dei produttori dell’AUC o il proprietario dell’immobile possono subentrare a tale ruolo. Sarà necessario effettuare un passaggio in assemblea condominiale per nominare il soggetto referente della configurazione.   Tempistiche Per quanto riguarda le tempistiche di costituzione, la realizzazione di un AUC può variare a seconda della potenza dell’impianto fotovoltaico che verrà realizzato e al numero di condòmini coinvolti. Infatti, per impianti fino a 20 kW non c’è obbligo di apertura di officina elettrica, cioè un’officina di produzione di energia elettrica. Quindi già un condominio con una superficie importante, che prevede un impianto maggiore di 20 kW avrà delle tempistiche più lunghe nel costituirsi AUC poiché, oltre alle normali procedure di connessione dell’impianto fotovoltaico, dovrà anche fare denuncia di Officina Elettrica presso l’ufficio dell’Agenzia delle Dogane del territorio competente. In contemporanea all’installazione del o degli impianti fotovoltaici, sarà comunque possibile mettere in atto tutti gli step sopracitati che prevedono la raccolta documentale, la redazione del regolamento per la ripartizione dell’incentivo.    
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Accumulare elettroni in comunità: un ruolo centrale
Gli accumuli per le CER sono essenzialmente quelli elettrochimici e sono, tranne casi specifici, di piccole medie dimensioni e localizzati nei pressi delle unità produttive sia per una semplificazione di tipo logistico visto che questa soluzione risolve il problema della predisposizione di locali tecnici di medie dimensioni attrezzati appositamente, sia di carattere energetico poiché così facendo si diminuiscono le perdite di trasmissione. In linea di massima l’utilizzo di un sistema d’accumulo a ridosso di un impianto fotovoltaico di un prosumer viene utilizzato per ottimizzare l’autoconsumo dell’utente singolo e anche in parte per l’interesse del distributore per mitigare lo sbilanciamento della rete, mentre nel caso di una CER il ruolo dell’accumulo cambia. Di sicuro il dimensionamento dei sistemi d’accumulo presenti in una CER deve essere calcolato in base alla potenza installata, e alla capacità di generazione, dei sistemi fotovoltaici nel loro complesso presenti all’interno della CER stessa. L’approccio sopra descritto è chiaramente riferito a una CER composta essenzialmente da un’utenza residenziale, ma le cose possono cambiare se nella CER dovessero esserci soggetti, per così dire, più pesanti quali imprese, manifatturiere o del terziario.   Funzionalità condivise Per quanto riguarda i sistemi d’accumulo, quindi, è possibile specialmente nel caso delle CER scegliere funzionalità più interne che rivolta alla rete, cosa che consente d’ottimizzare, con profitto, il consumo condiviso, aspetto che contribuisce alla riduzione di CO2, ad alleggerire il peso delle perdite di rete, con rischi contenuti circa i sovraccarichi. Si tratta di un approccio che necessita di un controllo evoluto peer to peer (P2P) che è quella più orientato alle CER, rispetto a quello più “classico” orientato alla rete, che è il peer to grid (P2G). In sostanza l’utilizzo dell’accumulo con il P2P ha come punto cardine la condivisione dell’elettricità, mentre il P2G punta sull’ottenimento di una serie di vantaggi per l’utente singolo. Vediamo cosa accade in pratica. Quando un singolo impianto fotovoltaico produce più elettricità di quanto ne consuma l’utente sottostante, l’energia elettrica viene destinata alla carica dell’accumulo, ma è possibile che quest’ultimo ceda a sua volta elettricità ad altri membri della Comunità energetica, con vantaggi per tutti. Ovviamente è necessario un sistema di gestione intelligente che tenga conto di tutti i fattori in gioco, aggregando tutti i dati istante per istante. Il sistema, per esempio, deve essere in grado di gestire una serie d’accumulatori scegliendo quali caricare e scaricare in base alla carica presente in ognuno di essi. Una strategia è quella di caricare i sistemi d’accumulo più vuoti e nel frattempo di svuotare quelli più pieni in modo da mantenere un livello medio a tutti i sistemi d’accumulo condivisi, cosa che consente una maggiore operatività sul fronte dei servizi interni alla comunità, anche in caso di “picchi” di richiesta e una migliore “manutenzione”, che allunga la vita operativa dei sistemi d’accumulo che così lavorano in media all’interno di un range di carica di sicurezza. Oltre a ciò l’ottimizzazione dei sistemi d’accumulo attraverso la gestione “intelligente” consente sia di ricorrere meno alla rete esterna, sia di ridurre in generale la necessità d’installare più capacità d’accumulo per la CER, come dimostrato da un recente studio “Multi-objective battery sizing optimisation for renewable energy communities with distribution-level constraints: A prosumer-driven perspective“ pubblicato su Applied Energy e realizzato da un gruppo di ricercatori e professori dell’Istituto di Energie Rinnovabili in Eurac Research a Bolzano e del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Trento. Tradotto: l’accumulo necessario al funzionamento ottimale della CER, con un’adeguata razionalizzazione, è ridotto.   Esclusione elettrica I sistemi d’accumulo per loro natura possono essere caricati sia con elettricità prodotta da fonti rinnovabili, sia con quella prelevata dalla rete e il legislatore ha previsto precise regole d’esclusione affinchè quest’ultima non possa essere incentivata quando viene consumata all’interno della CER. Si tratta di esclusioni sia sul fronte dei prelievi, sia su quello delle immissioni verso la rete, per le quali i sistemi d’accumulo devono essere conformi alle norme CEI 0-16 e CEI 0-21 e devono essere gestiti secondo le regole tecniche dl GSE, delibera 741/2014 di ARERA. E oltre a ciò devono essere installati i contatori necessari agli algoritmi per consentire le esclusioni. Stesse regole valgono per l’elettricità prelevata dalle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici e reimmessa all’interno della comunità. Una “cautela” che il legislatore ha adottato perché con lo sviluppo della mobilità elettrica sarà sempre più frequente la cessione d’elettricità all’utenza domestica, a sua volta collegata alla CER, da parte dell’autoveicolo. Per cui è ammesso il consumo di elettricità incentivata prodotta dalla CER da parte del veicolo elettrico, ma l’incentivo è escluso quando gli elettroni fanno il percorso inverso in quanto non vi è certezza dell’origine.
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Comunità contro la povertà
Nella maggior parte dei casi sono famiglie che, a causa delle precarie condizioni economiche, non dispongono o rinunciano all’utilizzo di elettrodomestici come lavastoviglie, lavatrice, asciugatrice, ecc. Si tratta di una condizione che rende inaccessibili le spese essenziali e l’accumulo di risparmio, con conseguenti preoccupazioni per il futuro.   Meridione colpito Secondo uno studio della CGIA (Confederazione Generale Italiana degli Artigiani) ne è colpito soprattutto il Mezzogiorno, dove si registra una frequenza più elevata di casi di povertà energetica rispetto al resto del Paese che coinvolge tra il 24 e il 36% delle famiglie residenti nell’area. La Campania è tra le Regioni maggiormente colpite: le famiglie che utilizzano saltuariamente luce e gas oscillano tra le 519 mila e le 779 mila. A seguire, la Sicilia e la Calabria, dove le famiglie in condizioni di precarietà energetica oscillano rispettivamente tra 481 mila e 722 e tra 191 mila e 287 mila. Considerando che i numeri pre-pandemia parlavano di 2,2 milioni di famiglie, che la crisi energetica non accenna a diminuire e che tutte le previsioni stimano costi elevati del gas fossile da cui il nostro sistema energetico è fortemente dipendente, nei prossimi anni la povertà energetica rischia di estendersi ancora di più.   Comunità energetiche Per uscire dalla situazione di povertà energetica il primo passo è quello di ridurre, non solo il fabbisogno ma anche, e soprattutto, il costo uscendo dalla forte dipendenza dalle fonti fossili, causa da anni delle bollette elevate, e lo spreco energetico, apportando accorgimenti alla vita di tutti i giorni. A tal proposito, un ruolo di assoluto riguardo lo svolgono le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), nuovi soggetti energetici di diritto privato che consentono la produzione e lo scambio di energia tra gli aderenti che, oltre a permettere di ridurre i costi in bolletta, a differenza degli altri sistemi incentivanti già messi in campo come bonus e taglio degli oneri, rendono i cittadini, e soprattutto i consumatori, partecipi e consapevoli.   Scelte innovative Grazie agli incentivi previsti, le CER sono anche in grado di far fare scelte d’innovazione e responsabili, apportando benefici economici, sociali e ambientali strutturali per almeno vent’anni, combattendo giorno per giorno la lotta alla dipendenza da gas naturale, al cambiamento climatico, alla povertà energetica per chi desidera risparmiare in bolletta ed essere anche attento all’ambiente. A dimostrazione di questo enorme potenziale ci sono quelle già operative in Italia, come quella a San Giovanni a Teduccio, a Napoli, dove grazie a un impianto da 50 kWp circa 40 famiglie autoprodurranno e condivideranno energia, in uno dei quartieri tra i più problematici sotto il profilo sociale del Capoluogo campano. Oppure la comunità Residence Cicogna che è stata creata sottoforma di autoconsumo collettivo in un condominio della provincia di Treviso, il cui intervento è stato realizzato dall’azienda Crema Costruzioni, usando la tecnologia Regalgrid® per il monitoraggio e l’ottimizzazione dei flussi energetici. I vantaggi sono così evidenti che tali esperienze si stanno diffondendo in Italia, come è già successo nel resto d’Europa e sono molto spesso legate alla volontà d’intervenire per aiutare le persone. Sono già molte le esperienze europee dove le pubbliche amministrazioni e le imprese “prestano” le loro coperture alle comunità energetiche vicine consentendo risparmi fino a un terzo dell’importo in bolletta, cosa che è estremamente importante per i soggetti più deboli.   Welfare energetico Oltre a ciò, spesso il valore delle Comunità Energetiche Rinnovabili, soprattutto quando si tratta di povertà energetica, non è solo nella possibilità di ridurre i costi in bolletta, ma soprattutto nell’occasione di riscatto sociale che può generare il far parte di una comunità o di apportare il proprio contributo ad una comunità, proporzionalmente alle proprie possibilità. Si tratta, infatti, di realtà che si adattano a tutte le tipologie di territorio, dai piccoli comuni, alle grandi città e dalle aree periferiche ai centri urbani, anche storici, considerando il perimetro più ampio dato dalla cabina primaria con una capacità d’intervento e di penetrazione in grado di non lasciare indietro nessuno.
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Contributo PNRR 40%: vademecum per presentare la domanda ed accedere al fondo perduto
Abbiamo il piacere di presentarti un breve vademecum pensato per semplificare l’accesso ai contributi previsti dal PNRR e supportarvi nella corretta presentazione della domanda. Uno strumento pratico, chiaro e sintetico per accompagnarvi passo dopo passo nell’iter necessario a beneficiare delle opportunità offerte dal Piano.   Chi può beneficiare del contributo PNRR 40%? Le configurazioni per le quali è possibile richiedere il contributo sono: Le CER I Gruppi di Autoconsumatori che Agiscono Collettivamente (abbreviati in AUC), il cui esempio principale sono i condomini Il singolo soggetto che sostiene l’investimento per la realizzazione dell’impianto, che diventerà successivamente un membro prosumer di una CER o di un AUC   Qual è la misura prevista? La misura prevede l’erogazione di un contributo a fondo perduto nella misura massima del 40% delle spese ammissibili per la realizzazione di impianti a fonte rinnovabile in Comuni con meno di 5mila abitanti, beneficiari della misura PNRR di cui all’articolo 14, comma 1 lettera e) del D.Lgs n. 199/2021.   Gli interventi beneficiari del contributo possono essere: La realizzazione di nuovi impianti Il potenziamento di impianti già esistenti   La misura è finanziata con 2,2 miliardi di euro del PNRR e punta a realizzare una potenza complessiva di almeno 2 GW e una produzione indicativa di almeno 2.500 GW/h all’anno.   Chi può presentare la richiesta di accesso al contributo PNRR 40%? Le richieste di accesso al contributo dovranno essere presentate dal soggetto beneficiario, dotato di autonomia patrimoniale, che potrà essere: Nel caso di CER, la medesima CER o un produttore e/o cliente finale socio/membro della CER avente i requisiti necessari a diventare socio/membro della CER Nel caso dell’AUC, il legale rappresentante dell’edificio o condominio o un produttore/cliente finale che fa parte del gruppo di autoconsumatori aventi i requisiti necessari   Spese ammissibili Impianti che utilizzano fonti rinnovabili, come quelli fotovoltaici Fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo Opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell’intervento Collegamento alla rete elettrica nazionale Acquisto e installazione di macchinari, impianti e attrezzature hardware e software Studi preliminari, progettazioni e consulenze tecniche Direzione dei lavori e sicurezza sul cantiere Collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi   Requisiti dell’impianto per accedere al contributo Avere potenza non superiore a 1 MW Disporre di titolo abitativo alla costruzione e all’esercizio, ove previsto Disporre di preventivo alla connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva, ove previsto Essere ubicato in un Comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti Essere ubicato dell’area sottesa alla medesima cabina primaria a cui fa riferimento la configurazione di CER o di Gruppo di autoconsumatori in cui verrà inserito l’impianto Avere data di avvio lavori successiva alla data di presentazione della domanda di contributo Entrare in esercizio entro diciotto mesi dalla data di ammissione al contributo e, comunque, non successiva al 30/06/26 Rispettare i requisiti previsti per gli impianti di produzione riportati nelle Regole, ivi incluso il principio DNSH e tagging climatico Essere inserito, una volta realizzato, in un AUC o una CER per la quale risulti attivo il contratto di incentivazione con il GSE   Massimali di riferimento per le spese ammissibili 1.500 €/kW per impianti fino a 20 kW 1.200 €/kW per impianti tra 21 e 200 kW 1.100 €/kW per impianti tra 201 e 600 kW 1.050 €/kW per impianti tra 601 e 1.000 kW   Cosa fare? Se la tua abitazione o azienda è ubicata in un piccolo comune sotto i 5.000 abitanti e vuoi realizzare un impianto fotovoltaico, affrettati a richiedere il contributo a fondo perduto fino al 40%. Per accedere al fondo perduto, è necessario redigere una pratica all’interno del Portale GSE, realizzare il tuo impianto ed inserirlo in una Comunità Energetica già costituita, come i progetti ad esempio seguiti da B-Cer.   Per chi volesse usufruire di questo servizio, Regalgrid in collaborazione con B-Cer mette a disposizione una convenzione tramite cui fornire supporto al futuro membro della comunità energetica non solo per la realizzazione dell’impianto e la sua progettazione, ma soprattutto per la redazione della pratica necessaria alla presentazione della domanda di accesso al contributo.   Tale servizio include le seguenti attività: Progettazione e realizzazione impianto fotovoltaico con Tecnologia Regalgrid® Redazione fascicolo con i documenti necessari per il caricamento della domanda di accesso al contributo PNRR 40% Presentazione della richiesta di contributo PNRR 40% sul Portale GSE Pratica di aggregazione e contrattualizzazione dell’impianto alla CER scelta   Per ricevere maggiori informazioni o una quotazione, scrivici a smart@regalgrid.com.
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Diventare membro di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER): il Vademecum
Oneri e onori di entrare in una CER   Onori (Vantaggi)   Diventare membro di una CER ti offre una serie di benefici concreti: Impatto ambientale positivo: partecipi alla transizione energetica attraverso un modello energetico sostenibile, innovativo e digitale, che ti permette di monitorare il tuo impatto positivo sull’ambiente. Alleggerimento della rete: grazie all’utilizzo di energia rinnovabile prodotta in eccesso localmente, e quindi vicino a chi la consumerà, la rete risulterà più “leggera”, poiché l’energia non effettuerà lunghe tratte per essere consumata, e quindi più bilanciata. Valorizzazione del territorio: l’energia prodotta rimane nella comunità, generando valore locale. Partecipazione attiva: puoi contribuire alle scelte strategiche della comunità, in base alla struttura della CER. Incentivi economici: i membri possono ricevere delle quote di incentivo per l’energia condivisa.   Oneri (Impegni)   Aderire alla CER. Per aderire ad una CER non si stipula un contratto ma si aderisce ad un ente. La forma giuridica più comune in cui si costituiscono le CER, oltre a fondazione di partecipazione o cooperativa, è l’associazione, che può essere, come si dice in gergo tecnico, non riconosciuta o riconosciuta. Non tutte le CER sono quindi associazioni ma i passaggi per aderire ad una di esse non variano di molto, a prescindere dalla forma giuridica della CER, in quanto sono tutti enti del terzo settore senza scopo di lucro.   I passaggi per aderire sono i seguenti. Compilazione della manifestazione di interesse A seguito delle verifiche preliminari, sottoscrizione del modulo di adesione alla CER, noto anche come “Domanda di ammissione come socio CER” A seguito dell’accettazione dell’adesione da parte della CER, sottoscrizione del mandato GSE, noto come “Mandato dei produttori e/o clienti finali per la presentazione della richiesta di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso” Presa visione dello statuto e del regolamento della CER Versamento della quota di adesione alla CER   La manifestazione di interesse non vincola ad entrare nella CER ma semplicemente permette alla Comunità o al soggetto gestore della stessa di effettuare delle prime verifiche preliminari (principalmente di natura tecnica).   Il modulo di adesione invece è una proposta di adesione, che equivale a quella che solitamente si sottoscrive per aderire a un’associazione sportiva o un’associazione culturale. Infatti, la CER di fatto è un’associazione a tutti gli effetti, sia perché nella pratica aggrega soggetti per un fine comune sia perché giuridicamente, nella maggior parte dei casi, è fondata come associazione. Invece di essere un’associazione sportiva o culturale, la CER è “un’associazione energetica”.   Rispettare statuto, regolamento e delibere degli organi sociali: come ogni associazione, anche la CER è regolata da uno statuto e un regolamento che stabiliscono scopi, obiettivi della CER e regole di partecipazione all’associazione. Trattandosi di un ente del terzo settore, la CER può avere anche un consiglio direttivo o un’assemblea soci che, tramite le delibere, organizzano la vita associativa della CER. Collaborare per seguire gli obiettivi statutari ed avere un comportamento coerente con gli scopi della CER: i soci aderenti devono comportarsi in modo da perseguire le finalità dell’associazione o fondazione, evitando conflitti di interesse con la stessa (eventualmente da comunicare preventivamente) e attività che possano danneggiare la CER e le sue attività. Pagare le quote associative: la maggior parte delle CER ad oggi costituite e attive chiede al soggetto aderente il versamento di una quota di adesione, che aiuta la CER a coprire i costi sostenuti per l’aggiornamento della documentazione societaria, per le verifiche preliminari e per il caricamento della pratica GSE sul relativo portale. La quota di adesione viene decisa autonomamente dalle singole CER, e può essere unica e uguale per tutti oppure diversa a seconda della tipologia di socio aderente, es. se si tratta di un consumatore privato o impresa o ancora se si tratta di un impianto di taglia residenziale, commerciale o industriale. Le quote di adesione vengono pagate una tantum al momento dell’adesione alla CER e non necessitano di essere versate annualmente, a differenza di come può succedere per altre tipologie di associazioni, es. quella sportiva o quella culturale, che spesso richiedono il versamento annuale di una quota di rinnovo.   Qualora un soggetto fosse interessato a aderire ad una CER come membro consumatore, è necessario recuperare i seguenti dati e documenti per una verifica preliminare, in quanto chi aderisce alla CER è il soggetto intestatario del POD, ovvero della bolletta o punto di fornitura.   Per esempio, se il proprietario di una villetta indipendente in cui vive con la famiglia (in totale quattro persone) vuole aderire ad una CER, per l’intero nucleo familiare o unità abitativa aderirebbe soltanto il POD assegnato all’abitazione, ovvero l’utenza della casa.   In linea generale, nel caso di un consumatore, i documenti da presentare sono: Bolletta dell’unità immobiliare interessata; Codice fiscale e carta d’identità in corso di validità (in caso di impresa, del legale rappresentante) dell’intestatario della bolletta; Visura camerale, solo nel caso in cui il soggetto consumatore sia una PMI o ente del terzo settore; Dati catastali dell’unità immobiliare a cui afferisce il POD (foglio, particella, subalterno).   Può capitare che un’unità immobiliare possieda più POD. In quel caso, tutti i POD potrebbero aderire alla stessa CER oppure a CER diverse.   Diversi sono invece i documenti e i dati richiesti per i soci produttori della CER, quali: Codice fiscale e carta d’identità in corso di validità del soggetto titolare dell’impianto fotovoltaico o del legale rappresentante, in caso di impresa titolare dell’impianto; Visura camerale (nel caso del soggetto titolare sia un’impresa); Attestazione Gaudì dell’impianto fotovoltaico; Bolletta dell’utenza collegata all’impianto fotovoltaico; Schema elettrico unifilare con indicazione degli eventuali accumuli e del posizionamento dei contatori (per ciascun impianto di produzione/potenziamento), firmato e timbrato dal tecnico abilitato; Copia della licenza/e di officina elettrica/codice ditta rilasciato dall’Agenzia delle Dogane, nel caso di impianti di potenza superiore a 20 kW, ovvero copia del regolamento di esercizio per impianti di potenza inferiore o uguale a 20 kW (per ciascun impianto di produzione/potenziamento per cui non è stata presentata al Gestore di Rete una richiesta di connessione in iter semplificato – cosiddetto Modello Unico); Verbale di attivazione del contatore dell’energia elettrica immessa, del contatore di produzione (in caso di potenziamento) e del contatore relativo al sistema di accumulo (solo nel caso di installazione di sistemi di accumulo), rilasciati dal gestore di rete territorialmente competente (per ciascun impianto di produzione/potenziamento per il quale è stato richiesto l’incentivo e per cui non è stata presentata al Gestore di Rete una richiesta di connessione in iter semplificato – cosiddetto Modello Unico); Documentazione comprovante la piena disponibilità (facoltativo), da parte di uno o più dei clienti finali facenti parte della configurazione, dell’area su cui è realizzato l’impianto/la sezione di impianto (nel caso di Gruppi di autoconsumatori e Gruppi di clienti attivi, per ciascun impianto di produzione/potenziamento non ubicato nell’area afferente al medesimo edificio/condominio a cui la configurazione si riferisce) – non necessario per impianti fotovoltaici realizzati sulle superfici dell’edificio/condominio; Foto dell’etichetta del modulo fotovoltaico (una per ciascun modello), della targhetta dell’inverter (una per ciascun modello) ovvero, in caso di impianti diversi dai fotovoltaici, della targhetta dell’alternatore/generatore (una per ciascun modello) e dei sistemi di accumulo laddove presenti, apposta dal fabbricante sul componente che riporti i principali dati tecnici del medesimo (per ciascun impianto di produzione/potenziamento per cui è stato richiesto l’incentivo); Elenco delle matricole dei moduli fotovoltaici (per ciascun impianto di produzione/potenziamento di tipo fotovoltaico per cui è stato richiesto l’incentivo); Matricola dell’inverter; Check list DNSH (per ciascun impianto di produzione/potenziamento per cui è stato richiesto l’incentivo); Provvedimento di concessione dei contributi in conto capitale e/o di altre forme di sostegno che prefigurano un regime di aiuto di stato diverso dal conto capitale percepiti/e per la realizzazione dell’impianto/della sezione di impianto (per ciascun impianto di produzione/potenziamento per cui è stato richiesto l’incentivo e per cui siano stati assegnati eventuali contributi in conto capitale e/o altre forme di sostegno che prefigurano un regime di aiuto di Stato diverso dal conto capitale cumulabili) – solo se ha acceduto a contributi in conto capitale; Valore dell’impianto fotovoltaico; Dati catastali (sezione catastale, foglio, particella, subalterno); Coordinate (altitudine, longitudine); Esposizione (nord, sud, nord-est, nord-ovest, sud-est, sud-ovest).   Cosa succede se oggi entro come consumatore, ma successivamente installo un impianto?   Nelle CER si distinguono due ruoli principali: Consumatori (chi consuma energia) Produttori (chi produce e consuma energia)   Se oggi entri come consumatore, beneficerai di una quota parte dell’incentivo generato grazie all’energia condivisa e contribuirai a valorizzare ulteriormente l’energia prodotta in eccesso dagli altri e messa a disposizione della comunità. Se in futuro invece installerai un impianto fotovoltaico, potrai modificare il tuo ruolo all’interno della comunità e diventare un membro produttore.   Cosa richiede la procedura?   Oltre alle normali procedure di domanda di connessione, e quindi alle relative comunicazioni con i portali di Terna, GSE ed e-distribuzione, a seguito dell’allaccio dell’impianto dovrà essere effettuato un aggiornamento della pratica GSE di adesione in CER, in cui dovranno essere indicati i dati dell’impianto ed essere allegata eventuale documentazione relativa. Dovrà altresì essere aggiornata anche la lista dei soci della CER.   Il passaggio da consumatore a prosumer è sempre possibile per gli impianti di nuova realizzazione, e anzi auspicato: più membri producono energia, più la CER diventa efficiente e redditizia.   E se aggiungo un sistema di accumulo (batterie)?   Anche in questo caso la risposta è positiva: puoi installare un sistema di accumulo, sia contestualmente all’impianto sia in un secondo momento.   Se si aggiunge un sistema di accumulo ad un impianto esistente e già inserito in CER come membro produttore, oltre alle normali procedure di aggiornamento dei portali Terna e GSE, dovrà essere aggiornata la relativa pratica GSE di adesione in CER, in quanto soltanto determinati schemi comprensivi di accumulo sono ammessi in comunità energetica.   In sintesi: cosa sapere prima di entrare in una CER   Ruolo iniziale Puoi entrare come semplice consumatore e cambiare ruolo in seguito Impianto fotovoltaico futuro Nessun problema: basta aggiornare la tua posizione nella CER Installazione batterie È possibile, basta seguire alcune procedure Oneri Burocrazia minima, qualche adempimento tecnico e comunicativo Onori Risparmio energetico, incentivi, partecipazione attiva e sostenibilità   Conclusione Entrare in una CER non è solo una scelta economica e ambientale vantaggiosa, ma anche un gesto di cittadinanza energetica attiva. Le comunità energetiche rappresentano il futuro dell’energia: decentralizzata, collaborativa e pulita.
I gruppi di autoconsumo collettivo
La normativa di riferimento Lo scorso 24 gennaio è entrato in vigore il decreto che definisce criteri e modalità per la concessione dei contributi PNRR a sostegno, di AUC e CER. Il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, si legge sul sito del GSE (Gestore Servizi Energetici), prevede l’erogazione di un contributo a fondo perduto nella misura massima del 40% delle spese ammissibili per le comunità realizzate nei comuni sotto i 5.000 abitanti. L’invio della richiesta di accesso al contributo in conto capitale, appartenente al PNRR, potrà essere effettuato dal beneficiario solo a seguito dell’apertura dello sportello di cui verrà dato avviso. Lo sportello sarà chiuso improrogabilmente il 31 marzo 2025, fatto salvo il preventivo esaurimento delle risorse disponibili pari a 2,2 miliardi euro di cui verrà fornita evidenza attraverso degli appositi contatori online e data notizia tramite pubblicazione sul sito del GSE. L’obiettivo è quello di realizzare una potenza complessiva di almeno 2 Gigawatt. Il contributo a fondo perduto potrà essere cumulato con la tariffa incentivante entro limiti definiti. Durante il periodo in cui i decreti sono stati fermi a Bruxelles al vaglio della Commissione Europea, diversi condomìni si sono provvisti di impianti fotovoltaici, usufruendo del Super Bonus 110%, la misura di incentivazione edilizia introdotta il 19 maggio 2020 che prevedeva una serie di meccanismi d’agevolazione, come detrazioni e rimborsi per interventi di natura edilizia, con l’obiettivo d’ammodernare costruzioni e infrastrutture migliorandone l’efficienza energetica e al contempo di stimolare e risollevare il settore edile in crisi a causa della pandemia di COVID-19. Il MEF, Ministero dell’economia e delle finanze, ha deciso che non prorogherà una serie di incentivi legati al Super Bonus. Ma coloro i quali già in precedenza hanno approfittato del bonus, installando un impianto fotovoltaico, hanno percorso un primo passo verso l’efficientamento degli edifici condominiali, passaggio fondamentale per la costituzione di un AUC.   Gli impianti fotovoltaici nei gruppi condominiali Costituire un gruppo condominiale in grado di produrre e autoconsumare energia prevede quindi diversi step. Il primo è sicuramente la progettazione ed installazione di un impianto fotovoltaico. Gli impianti che si possono realizzare su un condominio possono essere di tipo centralizzato o distribuito. Un impianto fotovoltaico centralizzato prevede l’installazione di un unico impianto sul tetto condominiale. È il tipo di intervento maggiormente realizzato grazie agli incentivi del Super Bonus 110% e, generalmente, realizzato per ridurre le spese delle utenze comuni dei condòmini. In caso invece di impianto fotovoltaico distribuito, l’impianto fotovoltaico è realizzato singolarmente da tutti i condomini, o anche solo da alcuni. Questa configurazione permette di prevedere nell’AUC come produttori i condòmini che hanno installato il singolo impianto e i restanti come puri consumatori. A questa soluzione si può comunque sommare l’impianto centralizzato.   La raccolta documentale Il passo immediatamente successivo ed estremamente importante è la raccolta documentale per comprendere ed individuare chi saranno i soggetti appartenenti al gruppo AUC. Le tempistiche di questa fase possono variare a seconda delle tipologie abitative presenti, che possono andare privato all’attività commerciale, e dal numero di unità abitative. Oltre alle tipologie abitative c’è poi da tener in conto la diversa natura dei condòmini che possono essere affittuari, proprietari o, anche, comodatari, e di conseguenza è fondamentale individuare correttamente gli intestatari dei POD condominiali. Il POD, point of delivery o punto di fornitura, è il codice di 14 cifre riportato in bolletta, che identifica il punto della fornitura elettrica di un immobile. È proprio questo codice, e il rispettivo intestatario, che aderirà ad un AUC o ad una CER.   Il regolamento per la ripartizione dell’incentivo Il terzo step è relativo alla redazione del regolamento per la ripartizione dell’incentivo, una scrittura privata che getta le basi dell’AUC e che determina la ripartizione dell’incentivo generato in comunità per tutti gli anni a venire. Gli incentivi possono essere distribuiti secondo un criterio scelto dalla comunità. Una prima topologia di ripartizione può essere in proporzioni variabili, per millesimi, per quote equidistribuite. La scelta è liberamente in capo alla comunità, ma, proprio in virtù di questo, redigere un regolamento chiaro e condiviso è un’operazione che necessita una fase di ascolto di tutte le istanze dei partecipanti. Oltre alla ripartizione degli incentivi all’interno del regolamento possono essere redatte anche le regole di ripartizione del RID generato dall’impianto centralizzato, e quindi non solo stabilire le linee guida per la ridistribuzione di incentivi, ma anche eventuali accumuli delle somme generate per far fronte a futuri investimenti per efficientare maggiormente il condominio. Ad esempio, investendo nell’installazione di una pompa di calore per ridurre maggiormente le spese condominiali. Il regolamento è, quindi, un documento molto importante per la pianificazione dell’efficientamento energetico, ma anche per il raggiungimento dei target 2030, normati dalla Direttiva sull’efficienza energetica (EED), che prevedono l’obiettivo comunitario di ridurre consumi di energia di almeno l’11,7% entro il 2030. Come già accennato, i sistemi di comunità energetica prevedono un incentivo ventennale e gli appartenenti possono pensare di prevedere un percorso di efficientamento energetico diluito nel tempo. Questo percorso può partire con la realizzazione di un impianto fotovoltaico che, a fronte di consumi bassi condominiali, permette di avere una produzione energetica elevata da mettere in comunità e quindi generare sia ritiro dedicato, cioè la modalità semplificata a disposizione dei produttori per la commercializzazione dell’energia elettrica prodotta e immessa in rete, sia tariffa incentivante in relazione all’energia autoconsumata collettivamente. In questo modo il gruppo AUC può accumulare un credito da poter reinvestire, ad esempio, in pompe di colore o infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici.   Amministratore di condominio Ma chi si occupa della gestione e del coordinamento di gruppo di autoconsumo? Per ogni AUC, così per ogni CER, sarà necessario individuare un soggetto referente che si occupi di coordinare le attività della comunità energetica. La figura che maggiormente si presta a questa funzione è l’amministratore di condominio, ma, in assenza di esso, anche uno dei produttori dell’AUC o il proprietario dell’immobile possono subentrare a tale ruolo. Sarà necessario effettuare un passaggio in assemblea condominiale per nominare il soggetto referente della configurazione.   Tempistiche Per quanto riguarda le tempistiche di costituzione, la realizzazione di un AUC può variare a seconda della potenza dell’impianto fotovoltaico che verrà realizzato e al numero di condòmini coinvolti. Infatti, per impianti fino a 20 kW non c’è obbligo di apertura di officina elettrica, cioè un’officina di produzione di energia elettrica. Quindi già un condominio con una superficie importante, che prevede un impianto maggiore di 20 kW avrà delle tempistiche più lunghe nel costituirsi AUC poiché, oltre alle normali procedure di connessione dell’impianto fotovoltaico, dovrà anche fare denuncia di Officina Elettrica presso l’ufficio dell’Agenzia delle Dogane del territorio competente. In contemporanea all’installazione del o degli impianti fotovoltaici, sarà comunque possibile mettere in atto tutti gli step sopracitati che prevedono la raccolta documentale, la redazione del regolamento per la ripartizione dell’incentivo.    
Accumulare elettroni in comunità: un ruolo centrale
Gli accumuli per le CER sono essenzialmente quelli elettrochimici e sono, tranne casi specifici, di piccole medie dimensioni e localizzati nei pressi delle unità produttive sia per una semplificazione di tipo logistico visto che questa soluzione risolve il problema della predisposizione di locali tecnici di medie dimensioni attrezzati appositamente, sia di carattere energetico poiché così facendo si diminuiscono le perdite di trasmissione. In linea di massima l’utilizzo di un sistema d’accumulo a ridosso di un impianto fotovoltaico di un prosumer viene utilizzato per ottimizzare l’autoconsumo dell’utente singolo e anche in parte per l’interesse del distributore per mitigare lo sbilanciamento della rete, mentre nel caso di una CER il ruolo dell’accumulo cambia. Di sicuro il dimensionamento dei sistemi d’accumulo presenti in una CER deve essere calcolato in base alla potenza installata, e alla capacità di generazione, dei sistemi fotovoltaici nel loro complesso presenti all’interno della CER stessa. L’approccio sopra descritto è chiaramente riferito a una CER composta essenzialmente da un’utenza residenziale, ma le cose possono cambiare se nella CER dovessero esserci soggetti, per così dire, più pesanti quali imprese, manifatturiere o del terziario.   Funzionalità condivise Per quanto riguarda i sistemi d’accumulo, quindi, è possibile specialmente nel caso delle CER scegliere funzionalità più interne che rivolta alla rete, cosa che consente d’ottimizzare, con profitto, il consumo condiviso, aspetto che contribuisce alla riduzione di CO2, ad alleggerire il peso delle perdite di rete, con rischi contenuti circa i sovraccarichi. Si tratta di un approccio che necessita di un controllo evoluto peer to peer (P2P) che è quella più orientato alle CER, rispetto a quello più “classico” orientato alla rete, che è il peer to grid (P2G). In sostanza l’utilizzo dell’accumulo con il P2P ha come punto cardine la condivisione dell’elettricità, mentre il P2G punta sull’ottenimento di una serie di vantaggi per l’utente singolo. Vediamo cosa accade in pratica. Quando un singolo impianto fotovoltaico produce più elettricità di quanto ne consuma l’utente sottostante, l’energia elettrica viene destinata alla carica dell’accumulo, ma è possibile che quest’ultimo ceda a sua volta elettricità ad altri membri della Comunità energetica, con vantaggi per tutti. Ovviamente è necessario un sistema di gestione intelligente che tenga conto di tutti i fattori in gioco, aggregando tutti i dati istante per istante. Il sistema, per esempio, deve essere in grado di gestire una serie d’accumulatori scegliendo quali caricare e scaricare in base alla carica presente in ognuno di essi. Una strategia è quella di caricare i sistemi d’accumulo più vuoti e nel frattempo di svuotare quelli più pieni in modo da mantenere un livello medio a tutti i sistemi d’accumulo condivisi, cosa che consente una maggiore operatività sul fronte dei servizi interni alla comunità, anche in caso di “picchi” di richiesta e una migliore “manutenzione”, che allunga la vita operativa dei sistemi d’accumulo che così lavorano in media all’interno di un range di carica di sicurezza. Oltre a ciò l’ottimizzazione dei sistemi d’accumulo attraverso la gestione “intelligente” consente sia di ricorrere meno alla rete esterna, sia di ridurre in generale la necessità d’installare più capacità d’accumulo per la CER, come dimostrato da un recente studio “Multi-objective battery sizing optimisation for renewable energy communities with distribution-level constraints: A prosumer-driven perspective“ pubblicato su Applied Energy e realizzato da un gruppo di ricercatori e professori dell’Istituto di Energie Rinnovabili in Eurac Research a Bolzano e del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Trento. Tradotto: l’accumulo necessario al funzionamento ottimale della CER, con un’adeguata razionalizzazione, è ridotto.   Esclusione elettrica I sistemi d’accumulo per loro natura possono essere caricati sia con elettricità prodotta da fonti rinnovabili, sia con quella prelevata dalla rete e il legislatore ha previsto precise regole d’esclusione affinchè quest’ultima non possa essere incentivata quando viene consumata all’interno della CER. Si tratta di esclusioni sia sul fronte dei prelievi, sia su quello delle immissioni verso la rete, per le quali i sistemi d’accumulo devono essere conformi alle norme CEI 0-16 e CEI 0-21 e devono essere gestiti secondo le regole tecniche dl GSE, delibera 741/2014 di ARERA. E oltre a ciò devono essere installati i contatori necessari agli algoritmi per consentire le esclusioni. Stesse regole valgono per l’elettricità prelevata dalle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici e reimmessa all’interno della comunità. Una “cautela” che il legislatore ha adottato perché con lo sviluppo della mobilità elettrica sarà sempre più frequente la cessione d’elettricità all’utenza domestica, a sua volta collegata alla CER, da parte dell’autoveicolo. Per cui è ammesso il consumo di elettricità incentivata prodotta dalla CER da parte del veicolo elettrico, ma l’incentivo è escluso quando gli elettroni fanno il percorso inverso in quanto non vi è certezza dell’origine.
Comunità contro la povertà
Nella maggior parte dei casi sono famiglie che, a causa delle precarie condizioni economiche, non dispongono o rinunciano all’utilizzo di elettrodomestici come lavastoviglie, lavatrice, asciugatrice, ecc. Si tratta di una condizione che rende inaccessibili le spese essenziali e l’accumulo di risparmio, con conseguenti preoccupazioni per il futuro.   Meridione colpito Secondo uno studio della CGIA (Confederazione Generale Italiana degli Artigiani) ne è colpito soprattutto il Mezzogiorno, dove si registra una frequenza più elevata di casi di povertà energetica rispetto al resto del Paese che coinvolge tra il 24 e il 36% delle famiglie residenti nell’area. La Campania è tra le Regioni maggiormente colpite: le famiglie che utilizzano saltuariamente luce e gas oscillano tra le 519 mila e le 779 mila. A seguire, la Sicilia e la Calabria, dove le famiglie in condizioni di precarietà energetica oscillano rispettivamente tra 481 mila e 722 e tra 191 mila e 287 mila. Considerando che i numeri pre-pandemia parlavano di 2,2 milioni di famiglie, che la crisi energetica non accenna a diminuire e che tutte le previsioni stimano costi elevati del gas fossile da cui il nostro sistema energetico è fortemente dipendente, nei prossimi anni la povertà energetica rischia di estendersi ancora di più.   Comunità energetiche Per uscire dalla situazione di povertà energetica il primo passo è quello di ridurre, non solo il fabbisogno ma anche, e soprattutto, il costo uscendo dalla forte dipendenza dalle fonti fossili, causa da anni delle bollette elevate, e lo spreco energetico, apportando accorgimenti alla vita di tutti i giorni. A tal proposito, un ruolo di assoluto riguardo lo svolgono le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), nuovi soggetti energetici di diritto privato che consentono la produzione e lo scambio di energia tra gli aderenti che, oltre a permettere di ridurre i costi in bolletta, a differenza degli altri sistemi incentivanti già messi in campo come bonus e taglio degli oneri, rendono i cittadini, e soprattutto i consumatori, partecipi e consapevoli.   Scelte innovative Grazie agli incentivi previsti, le CER sono anche in grado di far fare scelte d’innovazione e responsabili, apportando benefici economici, sociali e ambientali strutturali per almeno vent’anni, combattendo giorno per giorno la lotta alla dipendenza da gas naturale, al cambiamento climatico, alla povertà energetica per chi desidera risparmiare in bolletta ed essere anche attento all’ambiente. A dimostrazione di questo enorme potenziale ci sono quelle già operative in Italia, come quella a San Giovanni a Teduccio, a Napoli, dove grazie a un impianto da 50 kWp circa 40 famiglie autoprodurranno e condivideranno energia, in uno dei quartieri tra i più problematici sotto il profilo sociale del Capoluogo campano. Oppure la comunità Residence Cicogna che è stata creata sottoforma di autoconsumo collettivo in un condominio della provincia di Treviso, il cui intervento è stato realizzato dall’azienda Crema Costruzioni, usando la tecnologia Regalgrid® per il monitoraggio e l’ottimizzazione dei flussi energetici. I vantaggi sono così evidenti che tali esperienze si stanno diffondendo in Italia, come è già successo nel resto d’Europa e sono molto spesso legate alla volontà d’intervenire per aiutare le persone. Sono già molte le esperienze europee dove le pubbliche amministrazioni e le imprese “prestano” le loro coperture alle comunità energetiche vicine consentendo risparmi fino a un terzo dell’importo in bolletta, cosa che è estremamente importante per i soggetti più deboli.   Welfare energetico Oltre a ciò, spesso il valore delle Comunità Energetiche Rinnovabili, soprattutto quando si tratta di povertà energetica, non è solo nella possibilità di ridurre i costi in bolletta, ma soprattutto nell’occasione di riscatto sociale che può generare il far parte di una comunità o di apportare il proprio contributo ad una comunità, proporzionalmente alle proprie possibilità. Si tratta, infatti, di realtà che si adattano a tutte le tipologie di territorio, dai piccoli comuni, alle grandi città e dalle aree periferiche ai centri urbani, anche storici, considerando il perimetro più ampio dato dalla cabina primaria con una capacità d’intervento e di penetrazione in grado di non lasciare indietro nessuno.
Contributo PNRR 40%: vademecum per presentare la domanda ed accedere al fondo perduto
Abbiamo il piacere di presentarti un breve vademecum pensato per semplificare l’accesso ai contributi previsti dal PNRR e supportarvi nella corretta presentazione della domanda. Uno strumento pratico, chiaro e sintetico per accompagnarvi passo dopo passo nell’iter necessario a beneficiare delle opportunità offerte dal Piano.   Chi può beneficiare del contributo PNRR 40%? Le configurazioni per le quali è possibile richiedere il contributo sono: Le CER I Gruppi di Autoconsumatori che Agiscono Collettivamente (abbreviati in AUC), il cui esempio principale sono i condomini Il singolo soggetto che sostiene l’investimento per la realizzazione dell’impianto, che diventerà successivamente un membro prosumer di una CER o di un AUC   Qual è la misura prevista? La misura prevede l’erogazione di un contributo a fondo perduto nella misura massima del 40% delle spese ammissibili per la realizzazione di impianti a fonte rinnovabile in Comuni con meno di 5mila abitanti, beneficiari della misura PNRR di cui all’articolo 14, comma 1 lettera e) del D.Lgs n. 199/2021.   Gli interventi beneficiari del contributo possono essere: La realizzazione di nuovi impianti Il potenziamento di impianti già esistenti   La misura è finanziata con 2,2 miliardi di euro del PNRR e punta a realizzare una potenza complessiva di almeno 2 GW e una produzione indicativa di almeno 2.500 GW/h all’anno.   Chi può presentare la richiesta di accesso al contributo PNRR 40%? Le richieste di accesso al contributo dovranno essere presentate dal soggetto beneficiario, dotato di autonomia patrimoniale, che potrà essere: Nel caso di CER, la medesima CER o un produttore e/o cliente finale socio/membro della CER avente i requisiti necessari a diventare socio/membro della CER Nel caso dell’AUC, il legale rappresentante dell’edificio o condominio o un produttore/cliente finale che fa parte del gruppo di autoconsumatori aventi i requisiti necessari   Spese ammissibili Impianti che utilizzano fonti rinnovabili, come quelli fotovoltaici Fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo Opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell’intervento Collegamento alla rete elettrica nazionale Acquisto e installazione di macchinari, impianti e attrezzature hardware e software Studi preliminari, progettazioni e consulenze tecniche Direzione dei lavori e sicurezza sul cantiere Collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi   Requisiti dell’impianto per accedere al contributo Avere potenza non superiore a 1 MW Disporre di titolo abitativo alla costruzione e all’esercizio, ove previsto Disporre di preventivo alla connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva, ove previsto Essere ubicato in un Comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti Essere ubicato dell’area sottesa alla medesima cabina primaria a cui fa riferimento la configurazione di CER o di Gruppo di autoconsumatori in cui verrà inserito l’impianto Avere data di avvio lavori successiva alla data di presentazione della domanda di contributo Entrare in esercizio entro diciotto mesi dalla data di ammissione al contributo e, comunque, non successiva al 30/06/26 Rispettare i requisiti previsti per gli impianti di produzione riportati nelle Regole, ivi incluso il principio DNSH e tagging climatico Essere inserito, una volta realizzato, in un AUC o una CER per la quale risulti attivo il contratto di incentivazione con il GSE   Massimali di riferimento per le spese ammissibili 1.500 €/kW per impianti fino a 20 kW 1.200 €/kW per impianti tra 21 e 200 kW 1.100 €/kW per impianti tra 201 e 600 kW 1.050 €/kW per impianti tra 601 e 1.000 kW   Cosa fare? Se la tua abitazione o azienda è ubicata in un piccolo comune sotto i 5.000 abitanti e vuoi realizzare un impianto fotovoltaico, affrettati a richiedere il contributo a fondo perduto fino al 40%. Per accedere al fondo perduto, è necessario redigere una pratica all’interno del Portale GSE, realizzare il tuo impianto ed inserirlo in una Comunità Energetica già costituita, come i progetti ad esempio seguiti da B-Cer.   Per chi volesse usufruire di questo servizio, Regalgrid in collaborazione con B-Cer mette a disposizione una convenzione tramite cui fornire supporto al futuro membro della comunità energetica non solo per la realizzazione dell’impianto e la sua progettazione, ma soprattutto per la redazione della pratica necessaria alla presentazione della domanda di accesso al contributo.   Tale servizio include le seguenti attività: Progettazione e realizzazione impianto fotovoltaico con Tecnologia Regalgrid® Redazione fascicolo con i documenti necessari per il caricamento della domanda di accesso al contributo PNRR 40% Presentazione della richiesta di contributo PNRR 40% sul Portale GSE Pratica di aggregazione e contrattualizzazione dell’impianto alla CER scelta   Per ricevere maggiori informazioni o una quotazione, scrivici a smart@regalgrid.com.
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