Con la deliberazione 727/2022/R/eel, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato Testo Integrato Autoconsumo Diffuso (TIAD) che disciplina le modalità per la valorizzazione dell’autoconsumo diffuso e sostituisce la delibera 318/2020/R/eel a partire dall’ultima data tra il 1° marzo 2023 e la data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
La deliberazione ha ribadito alcuni principi già definiti e importanti per le comunità energetiche rinnovabili, ha specificato ulteriormente alcuni concetti e ha introdotto alcune novità, sebbene in misura molto ridotta, rimettendo molte questioni al decreto ministeriale che ne farà seguito.
Facciamo un po’ di chiarezza sui principali temi trattati dalla Delibera:
CHE COSA SI INTENDE PER AUTOCONSUMO DIFFUSO?
Il TIAD ammette sette differenti tipi di configurazioni possibili per l’autoconsumo diffuso, che differiscono tra loro per l’utilizzo o meno di impianti a fonte rinnovabili e per l’ubicazione geografica rispetto a cabine di alta tensione (AT), zone di mercato dei consumatori o rete di distribuzione. Dunque, la grande novità che si evince dalla Delibera è la possibilità di creare comunità energetiche su più cabine primarie, tutte sotto lo stesso soggetto giuridico.
POSSIBILITA’ DI MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA
Tutte le configurazioni di autoconsumo, ovvero di comunità energetica, devono avere un referente, il quale di norma varia a seconda della configurazione presa in considerazione:
Per tutte le configurazioni per l’autoconsumo diffuso, i soggetti possono dare mandato senza rappresentanza a un altro soggetto terzo che acquisisce a sua volta il titolo di referente. Il mandato senza rappresentanza ha una durata annuale tacitamente rinnovabile ed può essere revocabile in qualsiasi momento da parte dei soggetti precedentemente indicati.
È importante specificare che, nel caso di mandato senza rappresentanza, i terzi non hanno alcun tipo di rapporto con il mandante poiché non ne conoscono la sua identità.
COME VIENE CALCOLATA L’ENERGIA ELETTRICA PRELEVATA AI FINI DELLA CONDIVISIONE IN COMUNITA’ ENERGETICA?
Nei casi in cui non vi sia connessione diretta privata tra impianto/i di generazione e utenze domestiche/comuni in cui si ha uno schema di condivisione fisica, ogni utente è normalmente connesso alla rete pubblica tramite un proprio POD. Di conseguenza, l’energia elettrica condivisa per l’autoconsumo non è un flusso fisico misurabile, ma uno scambio di energia condivisa considerato “virtuale”. L’energia condivisa viene infatti calcolata ogni ora come il minimo tra la somma dell’energia elettrica effettivamente immessa in rete dagli impianti e la somma dell’energia elettrica prelevata per il tramite dei punti di connessione del gruppo di autoconsumatori.
I benefici legati all’autoconsumo dell’energia condivisa sono regolati da un contratto di tipo commerciale che quantifica le quote di autoconsumo attribuibili a ogni partecipante sulla base di accordi contrattuali tra gli stessi. Tale schema permette inoltre la libertà da parte di ciascuno di poter scegliere il proprio fornitore di energia.
Un inciso importante è da fare sui sistemi di accumulo, i quali saranno considerati come utenze di consumo che potranno partecipare, qualora esistenti, alla valorizzazione dell’energia condivisa.
Nel TIAD viene specificato che sono riconosciuti come impianti nuovi tutti quelli successivi al D.Lgs. 199/2021, inclusi gli impianti realizzati attraverso il Milleproroghe e inclusi in CER, i quali non sono soggetti al limite del 30% per i vecchi impianti.
L’INDIVIDUAZIONE DELLE CABINE PRIMARIE
Si ribadisce la semplificazione dell’individuazione dei perimetri delle cabine primarie, materia su cui sono state definite alcune importanti scadenze:
ENTI E ISTITUZIONI SOGGETTI A VINCOLI MENO STRINGENTI PER LA COSTITUZIONE DI CER