Il nuovo Testo Integrato sull'Autoconsumo Diffuso di Arera

martedì 10 Gennaio 2023

Con la deliberazione 727/2022/R/eel, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato Testo Integrato Autoconsumo Diffuso (TIAD) che disciplina le modalità per la valorizzazione dell’autoconsumo diffuso e sostituisce la delibera 318/2020/R/eel a partire dall’ultima data tra il 1° marzo 2023 e la data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

La deliberazione ha ribadito alcuni principi già definiti e importanti per le comunità energetiche rinnovabili, ha specificato ulteriormente alcuni concetti e ha introdotto alcune novità, sebbene in misura molto ridotta, rimettendo molte questioni al decreto ministeriale che ne farà seguito.

Facciamo un po’ di chiarezza sui principali temi trattati dalla Delibera:

  • Forme riconosciute di autoconsumo diffuso
  • Mandato senza rappresentanza
  • Calcolo dell’energia elettrica prelevata ai fini della condivisione
  • Individuazione delle cabine primarie
  • Enti e istituzioni con vincoli meno stringenti per le comunità

 

CHE COSA SI INTENDE PER AUTOCONSUMO DIFFUSO?

Il TIAD ammette sette differenti tipi di configurazioni possibili per l’autoconsumo diffuso, che differiscono tra loro per l’utilizzo o meno di impianti a fonte rinnovabili e per l’ubicazione geografica rispetto a cabine di alta tensione (AT), zone di mercato dei consumatori o rete di distribuzione. Dunque, la grande novità che si evince dalla Delibera è la possibilità di creare comunità energetiche su più cabine primarie, tutte sotto lo stesso soggetto giuridico.

 

POSSIBILITA’ DI MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA

Tutte le configurazioni di autoconsumo, ovvero di comunità energetica, devono avere un referente, il quale di norma varia a seconda della configurazione presa in considerazione:

  • nel caso del gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, il referente sarà uno degli autoconsumatori scelto dal medesimo gruppo ovvero il legale rappresentante dell’edificio o condominio (se presente ai sensi della normativa vigente);
  • nel caso del gruppo di clienti attivi che agiscono collettivamente, il referente invece sarà uno dei clienti attivi scelto dal medesimo gruppo ovvero il legale rappresentante dell’edificio o condominio (se presente ai sensi della normativa vigente);
  • nel caso della comunità energetica rinnovabile, il referente sarà la medesima comunità;
  • nel caso della comunità energetica dei cittadini, la medesima comunità;
  • nel caso dell’autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” con linea diretta, il medesimo autoconsumatore;
  • nel caso dell’autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione, il medesimo autoconsumatore;
  • nel caso del cliente attivo “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione, il medesimo cliente attivo.

Per tutte le configurazioni per l’autoconsumo diffuso, i soggetti possono dare mandato senza rappresentanza a un altro soggetto terzo che acquisisce a sua volta il titolo di referente. Il mandato senza rappresentanza ha una durata annuale tacitamente rinnovabile ed può essere revocabile in qualsiasi momento da parte dei soggetti precedentemente indicati.

È importante specificare che, nel caso di mandato senza rappresentanza, i terzi non hanno alcun tipo di rapporto con il mandante poiché non ne conoscono la sua identità.

 

COME VIENE CALCOLATA L’ENERGIA ELETTRICA PRELEVATA AI FINI DELLA CONDIVISIONE IN COMUNITA’ ENERGETICA?

Nei casi in cui non vi sia connessione diretta privata tra impianto/i di generazione e utenze domestiche/comuni in cui si ha uno schema di condivisione fisica, ogni utente è normalmente connesso alla rete pubblica tramite un proprio POD. Di conseguenza, l’energia elettrica condivisa per l’autoconsumo non è un flusso fisico misurabile, ma uno scambio di energia condivisa considerato “virtuale”. L’energia condivisa viene infatti calcolata ogni ora come il minimo tra la somma dell’energia elettrica effettivamente immessa in rete dagli impianti e la somma dell’energia elettrica prelevata per il tramite dei punti di connessione del gruppo di autoconsumatori.

I benefici legati all’autoconsumo dell’energia condivisa sono regolati da un contratto di tipo commerciale che quantifica le quote di autoconsumo attribuibili a ogni partecipante sulla base di accordi contrattuali tra gli stessi. Tale schema permette inoltre la libertà da parte di ciascuno di poter scegliere il proprio fornitore di energia.

Un inciso importante è da fare sui sistemi di accumulo, i quali saranno considerati come utenze di consumo che potranno partecipare, qualora esistenti, alla valorizzazione dell’energia condivisa.

Nel TIAD viene specificato che sono riconosciuti come impianti nuovi tutti quelli successivi al D.Lgs. 199/2021, inclusi gli impianti realizzati attraverso il Milleproroghe e inclusi in CER, i quali non sono soggetti al limite del 30% per i vecchi impianti.

 

L’INDIVIDUAZIONE DELLE CABINE PRIMARIE

Si ribadisce la semplificazione dell’individuazione dei perimetri delle cabine primarie, materia su cui sono state definite alcune importanti scadenze:

  • Entro il 28 febbraio 2023 i distributori devono pubblicare sui rispettivi portali una mappa consultabile di questi perimetri;
  • Entro il 31 maggio 2023 i soggetti interessati possono mandare osservazioni su queste mappe;
  • Entro il 30 luglio 2023 i distributori inviano a GSE i layer delle loro mappe;
  • Entro il 30 settembre 2023 il GSE pubblica sul proprio portale la mappa integrata nazionale con tutti i perimetri delle cabine primarie.

 

ENTI E ISTITUZIONI SOGGETTI A VINCOLI MENO STRINGENTI PER LA COSTITUZIONE DI CER

  • Il Ministero della Difesa e i terzi concessionari dei beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero della Difesa possano costituire CER nazionali anche con altre pubbliche amministrazioni per impianti di produzione di potenza superiore a 1 MW, con facoltà di accedere ai regimi di sostegno del decreto legislativo 199/21 anche per la quota di energia elettrica condivisa da impianti di produzione e utenze di consumo non connesse alla stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l’illuminazione pubblica.
  • Anche le Autorità di Sistema Portuale (AdSP) possono costituire una o più CER beneficiando degli incentivi previsti dal decreto legislativo 199/21 per gli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili inseriti in CER costituite dalle AdSP con impianti di produzione di potenza superiore a 1 MW.
  • L’articolo 10 del decreto-legge 144/22 prevede inoltre che il Ministero dell’Interno, il Ministero della Giustizia, gli Uffici Giudiziari e i terzi concessionari dei beni, possono costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali anche per impianti superiori a 1 MW con facoltà di accedere ai regimi di sostegno previsti anche per la quota di energia elettrica condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse alla stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l’illuminazione pubblica.